Focus sulle procedure: l'accordo di composizione della crisi

placehold
placehold

L’accordo di composizione della crisi (“ACC”) è una delle tre procedure previste dalla legge 3/2012 sul sovraindebitamento ed è dedicata, principalmente, a tutti quei soggetti che hanno contratto debiti in ragione dell’attività imprenditoriale e/o professionale svolta (ad esempio imprenditore individuale, dentista, cantante, socio di società in nome collettivo).

L’ACC nasce come accordo di diritto privato frutto delle adesioni individuali dei singoli creditori ed è affine alla procedura del concordato preventivo previsto dalla Legge Fallimentare. Infatti il debitore sovraindebitato può proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti, sulla base di un piano che preveda l’estinzione degli impegni assunti attraverso qualsiasi forma, ad esempio tramite cessione di crediti futuri certi.

Le fasi della procedura

Il procedimento che porta alla realizzazione dell’ACC si articola in 5 diverse fasi, improrogabili e perentorie:

  1. Deposito della domanda e della proposta di accordo presso il tribunale: fase necessaria per accedere alla procedura e che comporta, in caso di omologa, la sospensione del corso degli interessi applicati dai creditori, salvo per i crediti garantiti di ipoteca, pegno o privilegio;
  2. Apertura della procedura;
  3. Raccolta delle adesioni dei singoli creditori all’ACC proposto. L’accordo si ritiene raggiunto ai fini dell’omologazione quando la proposta consegua il consenso dei creditori che rappresentino la maggioranza nella misura del 60% dei crediti ammessi. Pertanto non si ragiona per teste bensì per peso dei singoli crediti sul totale del monte crediti. I creditori partecipano in modo differente al voto a seconda che abbiano privilegi, non li abbiano o vi rinuncino;
  4. Omologa da parte del tribunale: momento a partire dal quale l’ACC diviene definitivo e vincolante per tutti i creditori conosciuti anteriormente all’apertura della procedura. Dispone l’inibitoria, ossia l’impossibilità per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, sequestri conservativi, diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. I creditori sorti posteriormente non rientrano nell’ACC e tanto meno possono compiere atti esecutivi;
  5. Esecuzione dell’accordo: esecuzione di quanto previsto all’interno dell’ACC e, laddove quanto promesso venga realizzato, conseguente automatica esdebitazione.

Da tenere presente

  • Deve essere garantito il regolare pagamento dei debiti impignorabili e dei debiti tributari derivanti da IVA e ritenute operate e non versate (per le quali è prevista la sola dilazione). Tuttavia, si può prevedere la soddisfazione parziale dei creditori con diritto di prelazione, purché sia assicurato un pagamento in misura non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione, e la falcidia di tutti i crediti diversi da quelli impignorabili;
  • I creditori possono venir soddisfatti in qualsiasi modo e forma, anche attraverso garanzie prestate da soggetti terzi;
  • In caso di continuazione dell’attività d’impresa, può essere prevista una moratoria fino ad un anno dalla data dell’omologazione per i creditori con diritto di prelazione, a meno che sui beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione non sia disposta la liquidazione;
  • Il tribunale può nominare un gestore della liquidazione dei beni presenti;
  • Se non viene rispettato quanto omologato la pratica NON viene rigettata ma si può trasformare in liquidazione.

RI.Blog

DATA PUBBLICAZIONE:
17 Maggio 2018
Categoria: Normativa