Il Piano del consumatore può avere durata superiore ai cinque anni

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Il Tribunale di Reggio Calabria si è espresso favorevolmente per l’ammissibilità di un piano del consumatore di durata superiore al quinquennio.

Così si legge nella sentenza del 27 marzo 2018:

“Nella composizione della crisi da sovraindebitamento, è ammissibile un piano del consumatore che preveda il soddisfacimento dei creditori chirografari in un termine eccessivamente lungo (nella specie, otto anni e sei mesi) rispetto alla omologazione, quando i medesimi creditori nulla abbiano eccepito al riguardo e la eccessiva durata del piano dipenda da specificità del caso concreto”. 

Ricordiamo che il piano del consumatore è una delle tre procedure di ristrutturazione del debito previste dalla Legge 3/2012 e permette ai consumatori sovraindebitati di pagare i creditori per quanto è concretamente possibile.

Termini di durata: un approfondimento del caso

La Legge sul sovraindebitamento prevede, di regola, una durata dei piani o accordi entro i termini di cinque-sette anni dall’omologa, ovvero dal riconoscimento ufficiale da parte dell'autorità competente. 

Ma il giudice, come nel caso analizzato, può riconoscere anche termini più lunghi se la situazione debitoria specifica lo richiede, sempre tenendo conto delle ragioni dei creditori.

Nel caso sottoposto al Tribunale Reggino, due coniugi sovraindebitati avevano chiesto l’omologa di un piano del consumatore che permettesse:

  • il pagamento integrale dei creditori ipotecari e privilegiati entro 9 mesi,
  • il pagamento del 78,74% dei creditori chirografari con versamenti rateali nell’arco di otto anni e sei mesi.

All’udienza fissata per l’omologa non è emersa alcuna opposizione da parte dei creditori, per questo il Tribunale di Reggio Calabria ha ritenuto ammissibile il piano proposto a fronte delle specificità del caso concreto. 

Il piano del consumatore compatibile con le esigenze e le capacità del sovraindebitato

La pronuncia esaminata conferma la possibilità di piani ultraquinquennali se:

  • sono compatibili con le esigenze e le capacità economiche e finanziarie del debitore;
  • non trovano opposizione da parte dei creditori;
  • una soluzione diversa pregiudica la fattibilità stessa del piano.

Si consideri a tal proposito: Tribunale di Ancona, 15 marzo 2018; Tribunale Napoli 11 gennaio 2018; Tribunale di Napoli 15 dicembre 2017. 


Difformità degli orientamenti

È il caso di osservare come non vi sia ancora uniformità di indirizzi sul punto. 

Alcune pronunce, infatti, considerano negativamente i piani ultraquinquennali, in quanto il processo deve avere una durata ragionevole, mentre un piano a lungo termine comporta incertezza e imprevedibilità degli eventi. 

D’altro canto altri Tribunali, pur aderendo alle tesi appena prospettate, aprono la strada a piani con previsione di rientro oltre i cinque anni, purché il debitore abbia raggiunto specifici accordi scritti con i creditori medesimi e, quindi, abbia ottenuto il loro assenso.

La Legge 3/2012 come concreta soluzione alla crisi da sovraindebitamento

L’impostazione del Tribunale di Reggio Calabria è importante a fronte della necessità, da parte degli operatori giudiziari, di seguire e rafforzare lo spirito della legge, ovvero quello di permettere ai debitori di pagare quanto possibile, consentendogli di rientrare nel circuito economico con uno sforzo basato sulle loro concrete possibilità.

Ricordiamo che se un soggetto rispetta i requisiti previsti, il giudice solitamente approva il piano del consumatore, purché ci sia il consenso dei creditori. 

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DATA PUBBLICAZIONE:
26 Settembre 2018
Categoria: Normativa