Tutto quello che devi sapere sulla legge 3/2012

placehold
placehold

Nel 2012 l’Italia si è adeguata a Francia e Germania con una legge ancora poco conosciuta ma che, se usata con attenzione e diligenza, permette di abbattere significativamente i propri debiti.
La Legge 3/2012, cosiddetta “salva suicidi”, si rivolge solo ai soggetti non fallibili e prevede diverse modalità di attuazione, che conducono all’esdebitazione: alla fine della procedura sarai libero dai debiti.

La materia è senz’altro complessa, ma Ri.Analisi è stata la prima in Italia a svolgere uno studio approfondito. Grazie alla nostra conoscenza della legge siamo stati capaci di realizzare la spiegazione semplice e completa che segue.

Soggetti interessati

La legge si rivolge ai soggetti non fallibili

  • Lavoratori autonomi
  • Imprenditori agricoli
  • Start up innovative
  • Privati consumatori
  • Enti non commerciali

Rientrano nella categoria degli "Enti non commerciali", a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • Associazioni riconosciute ex art. 14 e ss. c.c.
  • Fondazioni riconosciute ex art. 14 e ss. c.c.;
  • Associazioni non riconosciute ex art. 36 e ss. c.c.;
  • Comitati ex art. 39 e ss. c.c.;
  • Organizzazioni di volontariato ex L. n. 226/1991
  • Associazioni di promozione sociale ex L. n. 383/2000;
  • Organizzazioni non governative ex art. 28 L. n. 287/1991 e ex L. n. 383/2000;
  • Associazioni sportive dilettantistiche ex L. n. 398/1991;
  • Enti Lirici ex D. Lgs. N. 367/1996;
  • Onlus ex D.Lgs. n. 460/1997;
  • Centri di formazione professionale ex L. n. 845/1978;
  • Istituti di patronato ex L. n. 152/2001 e D.P.R. n. 1017/1986.

Inoltre, rientra nel perimetro della norma l'imprenditore commerciale e/o società sotto soglia, cioè che presenta:

  • Un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300 mila euro (nei tre mesi che precedono la presentazione della domanda);
  • Ricavi lordi per un ammontare annuo non superiore a 200 mila euro (sempre nei tre mesi che precedono la presentazione della domanda);
  • Debiti per un ammontare non superiore o pari a 500 mila euro.

Presupposti per l'applicazione della Legge 3/2012

Posto che rientri nella casistica sopra elencata, sei un soggetto ammissibile ad avviare la procedura secondo la legge 3/2012 se sei in "stato di sovraindebitamento", così definito dalla norma (art. 6, co. 2):

“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

Condizioni che impediscono l'applicazione della Legge 3/2012

Se rientri in una delle seguenti condizioni, NON puoi avvalerti dei benefici della Legge 3/2012:

  • Essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla Legge 3/2012;
  • Aver fatto ricorso nei 5 anni precedenti a una delle procedure di cui alla Legge 3/2012;
  • Aver subito, per cause imputabili al debitore, un provvedimento di impugnazione e risoluzione dell’accordo (art. 14) o revoca e cessazione effetti del piano del consumatore (art. 14 bis);
  • Aver presentato documentazione che non consente la completa ricostruzione della situazione economica e patrimoniale;
  • Aver fatto ricorso abusivo al credito.

Procedure

La norma consente di scegliere una tra le seguenti 3 procedure di esdebitazione:

  1. Accordo di composizione della crisi (ACC)
  2. Piano del consumatore (PDC)
  3. Liquidazione dei beni con possibile “esdebitazione”

a) Il consumatore può accedere alternativamente a:

  • Piano del consumatore
  • Accordo da sovraindebitamento
  • Liquidazione dei beni con possibile “esdebitazione”

b) Tutti gli altri soggetti diversi dal consumatore (lavoratori autonomi, artisti, enti non profit, etc.), possono accedere alternativamente a:

  • Accordo da sovraindebitamento
  • Liquidazione dei beni con possibile “esdebitazione”

1) Accordo di composizione della crisi (ACC)

Questa procedura assomiglia ad una concordato, in cui si rinegozia il debito con l'insieme dei creditori. Il piano depositato dovrà ricevere il consenso del 60% degli stessi.

L'accordo prevede il rispetto delle seguenti condizioni:

  • Redazione di un piano economico finanziario sostenibile che preveda modalità e scadenze per il pagamento dei debiti ed eventualmente cessione di crediti futuri;
  • Garanzia di pagamento integrale per i tributi UE, IVA e ritenute fiscali;
  • Garanzia di pagamento per i crediti impignorabili;
  • Possibile moratoria di 1 anno per i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca;
  • Affidamento del patrimonio a un “gestore” (professionista nominato dal giudice).

L'iter si sviluppa in questo modo:

  1. Il debitore deposita il piano, sostenuto da un professionista;
  2. Il giudice del tribunale competente fissa l’udienza disponendone la comunicazione ai creditori;
  3. Tentativo di raggiungimento dell’accordo (60% dei crediti);
  4. Se l’accordo viene raggiunto il Giudice omologa l’ACC e ne ordina la pubblicazione;
    Se non viene raggiunto, chiusura della procedura o conversione in liquidazione.

2) Piano del consumatore (PDC)

È la procedura più snella, poiché richiede il solo parere del giudice. Tuttavia, è rivolta al solo consumatore, così definito dalla legge:

"Il debitore persona fisica che ha contratto debiti esclusivamente per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (es. debiti prima casa)"

Nel caso del PDC l'iter è il seguente:

  1. Redazione, con l’ausilio dell’OCC (organismo di composizione della crisi), di un piano economico finanziario sostenibile con i medesimi contenuti previsti per l’accordo di sovraindebitamento;
  2. Verifica della fattibilità e dell’idoneità del piano – se positiva il giudice omologa il piano (NON è previsto il voto dei creditori);
  3. Forme di pubblicità, analogamente all’accordo;
  4. Attuazione del piano. È prevista la possibilità della conversione in liquidazione.

3) Liquidazione dei beni con possibile “esdebitazione”

Liquidazione

Questa procedura consiste nella liquidazione di tutti i beni del debitore, compresi quelli sopravvenuti. È la più lunga e complessa.

Si può intraprendere in questi casi:

  1. Istanza del debitore in alternativa alle altre due tipologie di procedura (ACC o PDC);
  2. Conversione della procedura (ACC o PDC) su istanza del debitore o di un creditore. 

La conversione della procedura di ACC o PDC avviene in caso di:

  • Annullamento dell’accordo o cessazione degli effetti del piano;
  • Cessazione di diritto (mancato o ritardato pagamento Erario);
  • Risoluzione ACC o PDC per cause imputabili al creditore.

La procedura che conduce alla liquidazione si articola in questo modo:

  1. Il debitore presenta istanza di nomina dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) o del Professionista;
  2. Il debitore deposita il ricorso per l’ammissione alla procedura;
  3. Il giudice verifica i requisiti di accesso, la completezza della documentazione e l’assenza di atti in frode ai creditori;
  4. Apertura della liquidazione.

La liquidazione vera e propria invece si declina nelle seguenti fasi:

  1. Decreto di apertura liquidazione;
  2. Programma di liquidazione (inventario, ricezione domande di partecipazione, progetti di riparto, liquidazione di crediti e beni, riparto finale);
  3. Decorsi 4 anni la procedura può avere termine;
  4. Approvazione conto di gestione e istanza per la chiusura della liquidazione;
  5. Esdebitazione per il debitore persona fisica.


Esdebitazione

L’istanza di esdebitazione va presentata dal debitore entro 1 anno dalla chiusura della procedura di liquidazione. 

Le condizioni per l'esdebitazione sono:

  • Il debitore deve aver cooperato attivamente nella procedura e non averne ritardato lo svolgimento delle operazioni;
  • Soddisfatti almeno in parte i creditori per titolo o causa anteriore;
  • Il debitore deve aver svolto attività produttiva di reddito o aver cercato occupazione senza rifiutare proposte d’impiego.

L'esdebitazione è esclusa nei casi in cui:

  • Il sovraindebitamento è imputabile ad un ricorso al credito colposo o sproporzionato rispetto alle capacità patrimoniali;
  • Il debitore ha usufruito di altra esdebitazione negli 8 anni precedenti;
  • Il debitore ha, nei 5 anni precedenti alla domanda di liquidazione , posto in essere atti in frode ai creditori;
  • Vi è stata condanna per uno dei reati previsti all’art. 16 , L.3/2012.

Infine, essa NON opera per:

  • Obblighi di mantenimento o familiari;
  • Risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale;
  • Sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario non accessorie a debiti estinti;
  • Debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura, sono stati successivamente accertati.

In sintesi

In ognuna delle 3 procedure si passa per una fase di soddisfazione dei creditori, solo al termine della quale sarai libero dai debiti. Solo nel raro caso in cui il giudice approvi un piano in cui il debito è fin da subito azzerato non dovrai soddisfare i creditori.

Ciononostante, ricorrere all'aiuto dei professionisti giusti per sfruttare la Legge 3/2012 rimane la soluzione migliore, per non rimanere indebitato a vita. I vantaggi principali della legge 3/2012 consistono in:

  • Congelamento di azioni nei confronti del tuo patrimonio, non appena il giudice accoglie l'istanza (circa un mese e mezzo);
  • Possibilità di rinegoziare i debiti, altrimenti insolvibili. In questo modo riuscirai a ripagare i creditori secondo quanto previsto dai nuovi termini più favorevoli e ripartire da zero, libero dai debiti.


Non rimandare per sempre la tua libertà. 

Contattaci o fissa ora un primo incontro gratuito: conoscendoci di persona capirai presto di essere in buone mani, ritroverai da subito la serenità e grazie ai professionisti di Ri.Analisi ripartirai.

RI.Blog

DATA PUBBLICAZIONE:
26 Maggio 2018
Categoria: Normativa