La normativa Covid-19 sospende cartelle e pignoramenti su stipendi e pensioni

Buone notizie per chi ha un provvedimento di pignoramento in corso. E’ prorogata al 31 dicembre 2020 la sospensione dei pignoramenti esattoriali.

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Molte persone hanno subito il pignoramento della retribuzione o della pensione da parte dell’Agenzia Entrate Riscossione. 

In molti casi, questa azione esecutiva viene ad aggiungersi ad altre trattenute come, ad esempio, la cessione del quinto a seguito della sottoscrizione di finanziamenti o altri prestiti rateali.

Cosa ha previsto il Decreto Rilancio

Il Decreto Rilancio (D.L. nr. 34 del 19/05/2020) ha introdotto una misura per contrastare gli effetti negativi della crisi economica. In sintesi, non possono essere applicate trattenute sulla retribuzione o sulla pensione nel periodo 19/05/2020 - 31/08/2020.

L'art. 152, comma 1, infatti, recita testualmente:
"Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997".

La proroga al 31.12.2020

Il termine finale della norma del decreto Rilancio, è stato prorogato per due volte:

  • prima proroga al 15 ottobre 2020, con il Decreto Riscossione (DL n. 104 del 14/08/2020)
  • seconda proroga al 31 dicembre 2020, con il D.L. n. 129 dd. 20/10/2020, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale”.

Grazie a questa normativa sono stati interrotti i pignoramenti esattoriali in corso, consentendo al contribuente di disporre per intero della propria fonte di reddito.

Con comunicato stampa del 18/08/2020, l’Agenzia Entrate Riscossione ha precisato che la sospensione disposta dall’art. 152 del c.d. Decreto Rilancio riguarda la possibilità di avviare azioni cautelari ed esecutive, come fermi amministrativi e pignoramenti. 

Da precisare:

Non viene inibita la notifica degli atti espropriativi mobiliari; pertanto, l’Agenzia Riscossione può continuare a notificare tali atti, la cui efficacia però rimane automaticamente sospesa.

Questo beneficio si aggiunge a quello che prevede la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione (art. 68 D.L. n. 18/2020) sino al 31/12/2020. 

Va però ricordato che la citata normativa ha previsto soltanto una sospensione delle procedure; pertanto, scaduto il termine (per ora fissato al 31/12/2020) riprenderanno le trattenute sulla retribuzione e sulla pensione, in quanto verranno riattivati automaticamente i pignoramenti già notificati.

Sospensione non equivale ad annullamento

Il contribuente deve fare attenzione e non deve sorprendersi se, in assenza di ulteriore proroga, dal 2021 vedrà nuovamente applicata la trattenuta conseguente al pignoramento esattoriale e ciò, quasi certamente, senza la notifica di un nuovo atto da parte dell’Ente della Riscossione.

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DATA PUBBLICAZIONE:
9 Dicembre 2020