Accesso al credito: come informarsi sulla propria situazione presso la Centrale dei Rischi
Per accedere alla Legge 3/2012 è importante analizzare nel dettaglio la posizione debitoria e il suo stratificarsi nel tempo
L’accesso al credito è strettamente connesso al requisito della meritevolezza del soggetto richiedente: per ottenere un finanziamento, un mutuo o qualsiasi altro strumento creditizio bisogna passare attraverso lo specchio della Centrale dei Rischi (CR).
Cos’è la Centrale dei Rischi
La Banca d’Italia definisce la Centrale dei Rischi come sistema informativo sull'indebitamento della clientela verso le banche e le società finanziarie. Queste hanno l’obbligo di comunicare mensilmente alla Banca d'Italia il totale dei crediti verso i propri clienti: i crediti pari o superiori a 30.000 euro e i crediti in sofferenza.
Di rimando, la Banca d’Italia fornisce le informazioni sul debito totale verso il sistema creditizio di ciascun cliente segnalato, a cui è assegnato un codice identificativo. Tale sistema permette non solo di valutare la meritevolezza del soggetto richiedente, ma consente agli Istituti di migliorare la qualità del credito concesso e rafforzare la stabilità del sistema creditizio.
All’interno del prospetto rilasciato dalla CR, vengono messe in evidenza le posizioni in essere, le eventuali sofferenze, se il credito è assistito da ipoteche o garanzie e il residuo del debito attualizzato mensilmente per ciascun intermediario.
Oltre alla Centrale Rischi, esistono anche altri Istituti o Società che forniscono - attraverso l’elaborazione di dati presenti in più banche dati (es. CCIAA, PRA, catasto, conservatoria, etc.) - un’ulteriore e più omogenea valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria di un soggetto. Spesso gli intermediari utilizzano anche questi canali per conoscere la storia e la posizione attuale di un soggetto che richiede credito.
Come conoscere la propria situazione
Chiunque ed in qualsiasi momento può conoscere la propria situazione presso la Centrale Rischi: attraverso la compilazione di un semplice modulo, è possibile verificare la propria posizione presso tale banca dati, estrarre il proprio fascicolo ed eventualmente rivolgersi alle filiali di Banca d’Italia per la correzione di anomalie o errori.
La meritevolezza nelle procedure di sovraindebitamento
Tutti questi documenti e dati sono di fondamentale importanza nell’elaborazione della pratica relativa alla Legge 3/2012, non solo perché sono d’aiuto nella ricostruzione e comprensione della stratificazione del debito, ma anche perché diventano rilevanti nella valutazione del requisito della meritevolezza.
Infatti la meritevolezza, come sempre più sostengono autori e giudici, va valutata non solo dal lato passivo, ma anche dal lato attivo, ovvero:
- la meritevolezza del debitore nell’assumere le obbligazioni consiste nella consapevolezza di potervi adempiere nel tempo;
- la meritevolezza dell’intermediario nel finanziare il soggetto richiedente consiste nella seria verifica, prima della conclusione del contratto di credito, del merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.
In mancanza di adeguata verifica e informazione (ai sensi anche dell’art. 124 bis TUB), l’intermediario non potrebbe, in caso di inadempimento del debitore, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava al momento della stipula del contratto di finanziamento o, in ogni caso, sollevare l’eccezione della non meritevolezza del debitore, essendo egli stato il primo a concedere un finanziamento senza le opportune cautele e potendo così essere considerato corresponsabile della sua insolvenza o difficoltà economica.
Sul punto è possibile fare riferimento alle seguenti sentenze: Tribunale di RIMINI, 01.03.2019: Tribunale di Napoli, 18 maggio 2018, T. di Napoli Nord, 21 dicembre 2018; Corte di Giustizia UE, 06/06/19 nr. 58.
La meritevolezza degli intermediari finanziari
È molto importante analizzare nel dettaglio la situazione debitoria e il suo stratificarsi ricercando nel tempo un equilibrio tra ciò che “si è chiesto e ciò che poteva essere restituito”.
Questo non solo a fronte degli obblighi normativi, ma anche per sensibilizzare maggiormente gli intermediari finanziari che spesso, purtroppo, concedono credito senza una adeguata verifica del soggetto richiedente.
La valutazione della loro condotta va effettuata anche all’interno delle procedure di sovraindebitamento. È infatti necessario verificare il rispetto delle prescrizioni nella valutazione del debitore prima della concessione del finanziamento. In questo modo si può escludere l’opposizione degli intermediari finanziari alla mancanza del requisito della meritevolezza del debitore, in quanto sarebbero corresponsabili del dissesto dello stesso.
RI.Blog
6 Agosto 2019