Cartelle di pagamento: interessi e sanzioni non sono sempre dovuti
A causa della grave crisi economica degli ultimi anni, sempre più persone si vedono notificare cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia Entrate Riscossione. Ma attenzione a quali debiti vi vengono notificati, potrebbero essere prescritti.
Un numero crescente di persone non riesce a pagare neppure importi modesti, come bollo auto o tributi locali, quindi è bene fare attenzione a quali debiti vengono notificati ed in caso di errore, si può presentare ricorso.
Come sappiamo l’importo della cartella si compone di diversi elementi:
- il tributo,
- gli interessi,
- le sanzioni,
- gli aggi di riscossione
- le spese.
Questi importi non sono dovuti all’infinito, nel senso che anche per l’Ente della Riscossione valgono le regole previste per qualsiasi altro creditore in merito alla prescrizione del diritto.
Ciò significa che anche l’Ente della Riscossione deve compiere atti idonei ad interrompere la prescrizione e, quindi, a preservare il credito.
Per sanzioni e interessi la prescrizione è quinquennale
E’ importante tenere presente che, a differenza del termine decennale di prescrizione del tributo, interessi e sanzioni si prescrivono in cinque anni.
Il termine più breve della prescrizione è stato confermato anche recentemente dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza nr. 20955/2020 pubblicata in data 01/10/2020 e allegata di seguito.
La vertenza era conseguente al ricorso proposto da un contribuente in conseguenza della comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria sugli immobili di sua proprietà.
Motivo del ricorso era la mancata notifica della cartella nei termini di legge e, quindi, l’intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo la prescrizione delle sanzioni e degli interessi applicati, poiché la cartella non era stata notificata entro il termine dei 5 anni decorrenti dalla data di inizio del credito.
Contro la decisione della Commissione Tributaria Regionale, che aveva confermato la sentenza di primo grado, l’Ente per la Riscossione propone ricorso in Cassazione.
La Suprema Corte rigetta il ricorso confermando l’orientamento dei Giudici di II° grado e, quindi, confermando che interessi e sanzioni si prescrivono in cinque anni.
Il quadro normativo e giurisprudenziale
Gli interessi dovuti per il ritardato pagamento integrano un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale e, quindi, sono soggetti ad un diverso ed autonomo termine di prescrizione.
I Giudici di Cassazione, ripercorrendo il quadro normativo e giurisprudenziale, hanno rilevato che:
“L’art. 20 3° comma d.lvo 472/1997 stabilisce che <<il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni>>. A sua volta 2948 1° comma nr. 4 cc afferma che <<si prescrivono in cinque anni: … gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi>>”.
Nell’ordinanza in esame, gli Ermellini rilevano come già in precedenti pronunce (tra le quali, Cass. Civ. ordinanza 12715/2016 dd. 20/06/2016) sia stato precisato che
“il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, previste da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c., …, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20 …”.
Se ricevete una cartella di pagamento verificate sempre se i diversi termini di prescrizione sono stati rispettati e, in difetto, potrete ricorrere alla Giustizia Tributaria per chiedere l’annullamento di una parte del debito.
Si tratta di un’opportunità importante, considerato che le sanzioni hanno peso non indifferente sull’importo della cartella.
Si allega Corte di Cassazione ordinanza nr. 20955/2020.
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12 Novembre 2020