Cosa sono gli Organismi di Composizione della Crisi (OCC)
Gli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) sono Enti che, come previsto dall’art. 15 legge 3/2012, possono essere costituiti presso:
- le Camere di commercio,
- il segretariato sociale,
- gli ordini professionali di avvocati, commercialisti e notai,
- i Comuni.
Le funzioni principali degli OCC
Gli OCC, aventi i requisiti di indipendenza e professionalità, hanno, tra le altre, le seguenti funzioni principali:
- coadiuvare il debitore nella presentazione di una delle procedure di cui alla Legge 3/2012;
- garantire al Giudice e ai creditori, mediante l’attestazione e/o asseverazione, la veridicità di quanto dichiarato e presentato dal debitore, nonché la completezza della documentazione;
- provvedere alla comunicazione di legge nei confronti di creditori ed Enti, relazionare al Giudice l'andamento della procedura e gestire le procedure competitive;
- assumere il ruolo di gestori o liquidatori giudiziali;
- assolvere le formalità pubblicitarie.
A quale OCC rivolgersi
Il debitore può rivolgersi esclusivamente ad OCC presenti nel proprio luogo di residenza o sede aziendale, in ragione della competenza territoriale stabilita dalla legge.
Ove l’OCC non sia presente nel circondario dell’Ufficio Giudiziario, secondo quanto previsto dall’art. 15 Legge 3/2012, il debitore potrà chiedere la nomina di un professionista facente funzioni di OCC direttamente al Tribunale del proprio comune di residenza.
È disponibile un elenco degli OCC in Italia nel sito del Ministero della Giustizia.
Per ogni altra informazione o richiesta, puoi contattarci in una delle sedi in tutta Italia a questo link.
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8 Novembre 2018