Cosa sono gli Organismi di Composizione della Crisi (OCC)

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Gli ​Organismi di Composizione della Crisi​​ (OCC) sono Enti che, come previsto dall’art. 15 legge 3/2012, possono essere costituiti presso:


  • le Camere di commercio, 
  • il segretariato sociale, 
  • gli ordini professionali di avvocati, commercialisti e notai,
  • i Comuni.

Le funzioni principali degli OCC

Gli OCC, aventi i requisiti di indipendenza e professionalità, hanno, tra le altre, le seguenti​ funzioni principali​​:

  • coadiuvare il debitore nella presentazione di una delle procedure di cui alla Legge 3/2012;
  • garantire al Giudice e ai creditori, mediante l’attestazione e/o asseverazione, la veridicità di quanto dichiarato e presentato dal debitore, nonché la completezza della documentazione;
  • provvedere alla comunicazione di legge nei confronti di creditori ed Enti, relazionare al Giudice l'andamento della procedura e gestire le procedure competitive;
  • assumere il ruolo di gestori o liquidatori giudiziali;
  • assolvere le formalità pubblicitarie.

A quale OCC rivolgersi

Il debitore può rivolgersi esclusivamente ad ​OCC presenti nel proprio luogo di residenza o sede aziendale​​, in ragione della competenza territoriale stabilita dalla legge.

Ove l’OCC non sia presente nel circondario dell’Ufficio Giudiziario, secondo quanto previsto dall’art. 15 Legge 3/2012, il debitore potrà chiedere la nomina di un professionista facente funzioni di OCC direttamente al Tribunale del proprio comune di residenza.

È disponibile un ​elenco degli OCC in Italia​​ nel sito del Ministero della Giustizia.

Per ogni altra informazione o richiesta, puoi contattarci in una delle sedi in tutta Italia a questo link.

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DATA PUBBLICAZIONE:
8 Novembre 2018
Categoria: Normativa