COVID-19: le tutele contro lo sfratto
La crisi scaturita dalla recente emergenza sanitaria ha negativamente influenzato i contratti di locazione sia ad uso abitativo che ad uso commerciale, ma non si devono temere azioni di sfratto.
Molti lavoratori sono stati messi in cassa integrazione e, in molti casi, l’INPS ha ritardato, o addirittura sta ancora ritardando, la corresponsione della relativa prestazione. Inoltre, quasi tutte le attività commerciali ed imprenditoriali sono state costrette a sospendere la propria attività.
Conseguentemente, numerosi inquilini sono rimasti improvvisamente privi della liquidità necessaria a pagare i canoni di locazione. In questo caso, i conduttori non devono temere azioni di sfratto, in quanto il Legislatore ha previsto una specifica tutela.
L’art. 91, comma 6-bis, D.L. n. 18/2020, stabilisce che "il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti".
In applicazione di questa disposizione, per il conduttore moroso deve essere esclusa la responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
Il conduttore dovrà pagare per intero i canoni dovuti, però il ritardo non potrà giustificare un’eventuale richiesta di sfratto per morosità.
I proprietari chiedono garanzia del pagamento
In conseguenza del lockdown, numerosi proprietari erano seriamente preoccupati di non riuscire ad incassare i canoni.
A tutela del proprio credito, sono stati numerosi i locatori che hanno preteso il rilascio di assegni o cambiali a garanzia del pagamento dei canoni relativi ai mesi in cui l’esercizio commerciale rimaneva chiuso.
Molti conduttori non sono stati in grado di corrispondere i canoni per i mesi di marzo, aprile e maggio e, quindi, i proprietari hanno manifestato l’intenzione di incassare i titoli concessi a garanzia.
Trattandosi di titoli privi di copertura, la conseguenza immediata sarebbe stata la “levatura del protesto”, ovvero l’attestazione del mancato pagamento a carico del conduttore e la conseguente segnalazione alla Centrale di Allarme Interbancaria con evidente pregiudizio per l’accesso al credito.
La tutela del legislatore e alcuni casi concreti
Su ricorso d’urgenza promosso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. dai conduttori, diversi Tribunali hanno inibito ai proprietari di portare all’incasso i titoli concessi a garanzia e ciò in quanto il mancato pagamento dei canoni non era da attribuire a causa imputabile al conduttore.
Significativa l’ordinanza dd. 12/05/2020 con la quale il Tribunale di Bologna, accogliendo il ricorso della titolare di un centro estetico, ha ordinato alla società proprietaria dell’immobile di non portare all’incasso gli assegni concessi a garanzia.
Analoghi provvedimenti sono stati emessi dal Tribunale di Venezia in data 14/04/2020 a tutela della titolare di un negozio di pelletteria e dal Tribunale di Genova in data 01/06/2020 a tutela del titolare di una discoteca.
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RI.Blog
15 Giugno 2020