Crediti privilegiati nel sovraindebitamento: legittima la proroga del pagamento

Non sono illegittimi gli accordi o piani del consumatore in cui il pagamento avvenga in tempi superiori all’anno.

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Nei casi di sovraindebitamento accade a volte che il debitore proponga ai creditori privilegiati un accordo di ristrutturazione dei debiti dilazionato in diversi anni. Spesso in rate equivalenti a quelle già stabilite ad esempio nel contratto di mutuo.

Tale dilazione sarebbe impedita, secondo alcuni tribunali, dall’articolo 8 della Legge 3/2012, in cui si prevede che i crediti privilegiati debbano essere soddisfatti entro un anno dall'omologa dell’accordo.

In base a tale principio, però, l’efficacia della procedura di sovraindebitamento risulterebbe limitata.
Un soggetto indebitato, infatti, se ricorre ad una procedura privilegiata per la composizione dei debiti, di solito non riesce a pagare tutti i crediti privilegiati entro un anno. 

Il dibattito su questo tema all’interno dei tribunali è sempre vivace. Appare importante dunque una recente sentenza della Cassazione in merito alla questione della dilazione del pagamento dei creditori privilegiati all’interno delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

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La Corte di Cassazione fa chiarezza con una recente sentenza

La Suprema Corte, con la sentenza 3.07.2019 - n. 17834, ha deciso di affrontare la tematica cercando di stabilire alcuni punti cardine dell’interpretazione delle norme sull’accordo di sovraindebitamento, con particolare riferimento all’art. 8, comma 4 della Legge 3/12.

La Corte si è pronunciata in seguito al ricorso presentato contro una sentenza del Tribunale di Civitavecchia, che aveva rigettato il reclamo proposto dal ricorrente. In pratica il piano prevedeva, tra le altre, il pagamento dilazionato del credito ipotecario, per l'importo del saldo residuo di un mutuo "sino ad estinzione del debito secondo l'originario piano di ammortamento”.


In primis il Collegio giudicante ha ritenuto che l’ipotesi sostenuta dal ricorrente di mantenere le scadenze ordinarie del piano di ammortamento non potesse essere accolta perché il contratto di mutuo non era ancora stato risolto e l’art. 8, comma 4, non dovrebbe trovare applicazione, in quanto valevole solo per debiti scaduti.

Il debitore che accede al sovraindebitamento, secondo la Corte, deve considerarsi insolvente e, per effetto dell’apertura della procedura, tutti i crediti anteriori devono ritenersi scaduti, al pari di quanto indicato dall’art.55 L.F. e comunque in virtù di quanto indicato dalla regola generale di cui all’art. 1186 c.c.
E perciò anche il debito derivante da mutuo ipotecario dovrà considerarsi scaduto nel momento in cui la procedura viene aperta e, per l’effetto, soddisfatto integralmente senza che si possa mantenere in essere il piano di ammortamento originario.

Articoli 7, 8 e 11 della Legge 3/2012

Per giungere alla conclusione e al principio di diritto, la Corte inoltre prende a riferimento gli articoli 7, 8 e 11 della Legge 3/2012.

La prima disposizione consente di prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente solo qualora ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso diliquidazione.

La seconda disposizione, che completa la prima, prevede che:

  • la proposta di accordo o di piano del consumatore può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri;
  • la proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

L’art. 11 infine richiede l’adesione – per l’omologa - di almeno il 60% dei crediti, escludendo dal computo i creditori votanti muniti di privilegio, pegno o ipoteca per il quali il paio prevede l’integrale pagamento, analogamente a quanto previsto dall’art. 177 L.F.

L’analogia con il concordato preventivo, secondo la Corte, è più che legittima e sostenibile, essendo la disciplina del sovraindebitamento una “disciplina peculiare e differenziata, che però trova fondamento nella condivisione della natura concorsuale e concordataria dell’accordo”.

La composizione della crisi, infatti, è una “procedura che mira all'omologazione giudiziale di una proposta di accordo, che il debitore in stato di sovraindebitamento, non suscettibile di essere dichiarato fallito (L. Fall., art. 1), formula ai propri creditori”.

Da tale assunto deriva l’applicabilità per analogia dei principi applicati dalla giurisprudenza in tema di concordato, salva la loro compatibilità.

Se quindi nel concordato preventivo è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti privilegiati o con prelazione, ma equiparando tali creditori ai chirografari ai fini del voto per la parte del credito che si possa in tal senso ritenere non interamente soddisfatto, allora negli accordi di sovraindebitamento il debitore potrà proporre la dilazione di pagamento del creditore ipotecario, anche al di fuori delle ipotesi di continuità di impresa, anche oltre il termine annuale previsto dal citato art. 8 comma 4, facendo salvo per essi il diritto al voto.

La questione dei limiti di tempo

La Cassazione affronta, in coda, un interiore importante aspetto dei piani di composizione della crisi: il tempo.

Si stabilisce infatti che la proposta di un piano finanziario, sia esso di ristrutturazione di debiti o liquidatorio, che vada oltre un arco temporale di anni 6, non sia di per sé illegittimo, in quanto anche la valutazione circa la convenienza delle tempistiche del rientro previste nel piano spetta ed è riservata ai creditori aventi diritto di voto.

Massime alla sentenza

"Negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore".

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DATA PUBBLICAZIONE:
16 Settembre 2019
Categoria: Normativa