Crisi d’impresa e insolvenza: pubblicato il nuovo Codice

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Novità sul sovraindebitamento di imprese e consumatori. Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza si applica a tutte le situazioni di crisi e insolvenza del debitore, sia esso persona giuridica o fisica, professionista o consumatore.

Il Codice è stato pubblicato il 14 febbraio 2019 in Gazzetta Ufficiale, con Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 (Serie Generale n. 38 del 14.02.2019 – Suppl. Ordinario n. 6).

Entrerà in vigore definitivamente a maggio 2022, in seguito a vari rinvii dovuti all'emergenza Covid-19.

Gli obiettivi del nuovo Codice

Il nuovo Codice si propone di riformare in maniera unitaria e più organica le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e quelle concorsuali, come il fallimento o il concordato fallimentare. L’abolizione del precedente assetto normativo ha i seguenti obiettivi:

  • ricondurre ad uno stesso alveo tutte le situazioni di “crisi”;
  • semplificare la gestione delle procedure fallimentari e di composizione della crisi da sovraindebitamento
  • superare contrasti dottrinali e giurisprudenziali formatisi nel tempo e in virtù di interventi legislativi alle volte non troppo chiari.

Il D.L. 14/2019 si compone di una parte sostanziale, contenente le nuove norme di regolazione della crisi e insolvenza, e di una seconda parte dedicata alle “Disposizioni per l’attuazione del Codice della Crisi e dell’Insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria”.

A chi si rivolge

Il Codice è applicabile a tutte le situazioni di crisi e insolvenza del debitore, quindi a persone giuridiche e fisiche, professionisti e consumatori, imprenditori commerciali o agricoli, società singole, start-up o gruppi di imprese, privati o pubblici. 

Sono esclusi solo lo Stato e gli Enti pubblici.

Quando entra in vigore

L’entrata in vigore della normativa di riforma è stata stabilita decorsi 18 mesi dalla pubblicazione in G.U., quindi dal 15 agosto 2020, poi rinviato una prima volta a settembre 2021 e poi a maggio 2022 con il decreto legge del 6 agosto 2021.

Alcune disposizioni entrano invece in vigore subito, dal 16 marzo 2019.
Tra queste ad esempio la competenza dei tribunali, sede di sezioni specializzate in materia di imprese per procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza; il nuovo albo dei soggetti che avranno funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore; la notifica online degli atti; infine una serie di norme sulla disciplina dei procedimenti e norme sulle garanzie in favore di acquirenti di immobili da costruire.  

Per approfondire, rimandiamo all’articolo 389 del D. Lgs. 14/2019

Le novità in tema di sovraindebitamento

Per quanto riguarda il tema del sovraindebitamento il Legislatore ha apportato notevoli modifiche, nel tentativo di:

  • agevolare l’accesso ai soggetti sovraindebitati a dette procedure (oggi alle volte reso difficoltoso dall’interpretazione restrittiva di alcuni Giudici o Professionisti facenti funzioni di OCC);
  • semplificare le procedure stesse.

Nel prossimo futuro le procedure del “nuovo” sovraindebitamento saranno riservate a consumatori, professionisti, imprenditori agricoli, imprenditori minori, start-up innovative e ogni altro debitore non assoggettabile alle altre procedure previste dal Codice, e saranno così identificate:

  1. piano di strutturazione dei debiti del consumatore;
  2. concordato minore;
  3. liquidazione controllata.

La normativa ad essa riservate è costruita nei limiti della compatibilità, ovvero la disciplina è quella generale per la crisi o l’insolvenza, salvo le specifiche disposizioni dettate in materia di piano del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata. 

L’organo principe dell’attuale assetto normativo resta il medesimo (OCC) e medesima resta la disciplina di regolazione dello tesso (D.M. 202/2014).

Le principali novità

  • procedura unitaria in caso di sovraindebitamento della famiglia;
  • preminenza del piano del consumatore rispetto ad eventuali cessioni del quinto in essere;
  • valutazione del comportamento del soggetto finanziatore in relazione alla verifica del merito creditizio del debitore, con la previsione di sanzioni a carattere processuale per chi avesse colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi ex art. 124 bis D.lgs. n. 385/1993;
  • l’OCC nel concordato minore assumerà anche la veste di ausiliario del giudice curando l’esecuzione del piano;
  • eliminazione del 60% per l’ammissibilità del concordato minore e approvazione del c. minore con la maggioranza dei crediti ammessi al voto;
  • esdebitazione di diritto e previsione per il debitore incapiente, una tantum, di esdebitazione a patrimonio zero;

Ulteriori approfondimenti verranno pubblicati nel nostro blog nelle prossime settimane al fine di delineare meglio il nuovo assetto normativo e comprendere la portata delle novità legislative introdotte e che vedranno coinvolti gli operatori del diritto nei prossimi anni.

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DATA PUBBLICAZIONE:
25 Febbraio 2019
Categoria: Normativa