Crisi della “famiglia”: ammesso il ricorso congiunto di due coniugi
Il Tribunale di Napoli ha recentemente dato il nulla osta al deposito di un unico ricorso di sovraindebitamento da parte di due coniugi in comunione dei beni, purché siano tenuti distinti i beni e i debiti di ciascuno.
Anche i coniugi possono presentare domanda congiunta per accedere al piano del consumatore.
Lo ha stabilito una recente sentenza del Tribunale di Napoli riconoscendo di fatto che marito e moglie hanno questa facoltà in quanto:
- rientrano nello stesso nucleo famigliare;
- sono in regime di comunione dei beni;
- hanno messo a disposizione entrambi le proprie masse attive e passive che, pure restando distinte, formano un progetto unitario di risoluzione della crisi da sovraindebitamento familiare.
Tra l'altro il sovraindebitamento ha origine comune nella contrazione dei debiti essenzialmente familiari ed è riferibile ad entrambi i coniugi che assumono la qualifica di consumatori.
I 4 aspetti rilevanti della sentenza
La pronuncia del Tribunale di Napoli è importante ed interessante sotto molteplici aspetti, che ci permettono di fare un riassunto su alcuni profili problematici e discussi della normativa sul sovraindebitamento.
1.Proposta congiunta del piano del consumatore per due coniugi
È valida la proposta congiunta di piano del consumatore presentata dai coniugi.
Il Tribunale osserva infatti che, seppur normativamente ad oggi non previsto, la proposta non deve considerarsi inammissibile. Questo alla luce del fatto che: i coniugi rientrano nello stesso nucleo familiare e sono in regime di comunione dei beni; il progetto di piano tiene distinti l’ammontare di beni e debiti di ciascuno; pur nella distinzione delle masse attive e passive, è stato presentato un progetto unitario per la risoluzione della crisi familiare da sovraindebitamento; i debiti hanno origine comune ai due coniugi, in quanto passività essenzialmente familiari e riferibili a i coniugi indistintamente in quanto consumatori.
2. L’art. 66 del Codice della Crisi di impresa prevede il ricorso congiunto dei coniugi
Il Tribunale ritiene che il nuovo art. 66 della legge di Riforma della Crisi di impresa possa già essere utilizzato come criterio interpretativo, seppur ancora non entrato in vigore, alla luce anche della più generale ratio della normativa sul sovraindebitamento attuale.
3. La meritevolezza e le cause del sovraindebitamento della famiglia
La Corte partenopea analizza, nello specifico, anche le cause del sovraindebitamento – con particolare riferimento alla c.d. meritevolezza – riscontrando quanto appurato dall’OCC nella propria relazione e confermando che le cause che hanno portato al “graduale ma inesorabile squilibrio” erano e sono estranee alla mera volontà di non adempiere.
Questo pare essere confermato da circostanze “esterne”. Gli istituti finanziari e bancari, infatti, al momento della concessione del credito finanziario, avevano valutato gli attuali debitori come “meritevoli di finanziamento”. Gli stessi creditori non possono, oggi, lamentarsi del contrario, tenendo conto della cause esogene che hanno portato i coniugi allo squilibrio finanziario, presupposto della procedura di sovraindebitamento.
4. Durata del Piano del consumatore superiore a cinque anni
Ulteriore valutazione, non di poco conto, riguarda l’analisi della clausola (art. 8 comma 4) relativa al rispetto della proroga annuale per il pagamento dei creditori privilegiati. La legge afferma che "la proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”.
Il piano che analizziamo prevede un arco temporale complessivo pari a 19 anni e 7 mesi circa. Il tribunale di Napoli – in conformità a quanto già statuito da altra sezione dello stesso condividendone il pensiero – dichiara che l’art. 8 comma 4 effettivamente non può essere inteso nel suo senso letterale, obbligando quindi il pagamento dei privilegiati entro un anno dall’omologa, “in quanto altrimenti verrebbe del tutto frustata l'operatività della normativa a sostegno della composizione delle crisi da sovraindebitamento, almeno per quanto riguarda il piano del consumatore".
In altri termini, ridurre i tempi del pagamento sarebbe negativo per il debitore e controproducente per i creditori, che verrebbero soddisfatti in misura notevolmente inferiore sia quantitativamente che qualitativamente (l’ipotesi della liquidazione gioverebbe verosimilmente al soddisfo del solo creditore ipotecario deprimo grado e al massimo, in tempi lunghi, di due soli chirografari).”
Ad ulteriore supporto, non è di ostacolo all’ammissione di un piano temporalmente così ampio l’età dei ricorrenti, in quanto la garanzia è stata prestata pro futuro dalle figlie e della trascrizione del piano sull’immobile di proprietà, garantendo così anche i creditori non privilegiati.
La ratio della Legge 3/2012
La pronuncia in esame offre così un ulteriore spunto di riflessione su quegli aspetti critici della normativa sul sovraindebitamento che devono essere ogni giorno affrontati nelle aule dei tribunali. Trovano conforto in tale pronuncia gli sforzi e le tesi sostenute anche da Ri.Analisi, propendendo, nel dubbio interpretativo, verso la soluzione il più possibile favorevole per i debitori – in virtù della ratio della legge 3/2012 – con il sostengo del nuovo impianto normativo che entrerà in vigore il prossimo anno.
RI.Blog
12 Giugno 2019