Giocatore d’azzardo salva la propria casa grazie alla legge sul sovraindebitamento
La ludopatia è riconosciuta come una vera patologia e chi ne soffre ha diritto ad accedere alla legge 3/2012 per salvarsi dai debiti, come è successo al nostro cliente Raffaele
Alle volte quello che è iniziato come un divertimento, si trasforma in un incubo.
E’ ciò che è successo a Raffaele, pensionato di Trieste, che ha iniziato a giocare alle slot machine per divertirsi ed in poco tempo è diventato un vero e proprio ludopatico, indebitandosi per oltre 120 mila euro.
Raffaele si è rivolto a Ri.Analisi ormai disperato.
Grazie al nostro intervento il Tribunale di Trieste ha approvato il piano del consumatore proposto per questo caso, confermando che “la dipendenza dal gioco d’azzardo costituisce ormai patologia psichiatrica riconosciuta”. E' stato considerato come rilevante anche il fatto che Raffaele abbia iniziato un percorso riabilitativo.
Ma capiamo meglio in cosa consiste la ludopatia e come può essere affrontato il problema nel caso in cui produca gravi problemi di debiti.
La ludopatia e le sue conseguenze
La dipendenza dal gioco d’azzardo è riconosciuta come una vera e propria malattia psichiatrica. È qualificata come dipendenza patologica caratterizzata dall’incapacità di resistere alla tentazione di giocare somme di denaro elevate. Le conseguenze più dirette portano a danneggiare attività personali, familiari e lavorative.
Il gioco d’azzardo include anche le scommesse a giochi come carte, attività sportive, lotterie, slot machine.
La dipendenza da gioco si caratterizza e si riconosce perché porta ad attività irresponsabili, ricorrenti e persistenti. L’influenza negativa di questa patologia coinvolge in poco tempo beni personali, professionali, familiari e sociali e spesso è accompagnata da perdite finanziarie.
Chi è oppresso dal gioco d’azzardo ha costantemente bisogno di denaro e spesso, non avendolo, ricorre a soggetti terzi: prima di tutto fa riferimento alla famiglia (coniuge, genitori, fratelli ...) o agli amici e poi alle società finanziarie.
Trattandosi di una patologia a tutti gli effetti, chi ne è affetto può guarire soltanto attraverso un percorso riabilitativo lungo, necessariamente supportato da strutture specializzate.
Il caso di Raffaele di Trieste: i motivi del sovraindebitamento
Raffaele, pensionato e nostro cliente di Trieste, ha iniziato a giocare alle slot machine per divertimento e in poco tempo è stato vittima di dipendenza dal gioco d’azzardo.
Con il pensiero fisso sulle macchinette, Raffaele non riusciva a staccarsi dal gioco e aveva la necessità di giocare sempre di più nella speranza di vincere. Ormai la tappa al bar sotto casa era diventata quotidiana e sempre più irrinunciabile.
Cominciano le prime difficoltà economiche e i primi a cui chiede prestiti sono i due amici più cari, poi ricorre alle finanziarie e il debito da gioco raggiunge nel tempo i 120 mila euro.
Raffaele ha una pensione, ma lavora saltuariamente anche in una cooperativa da cui percepisce uno stipendio modesto, ha una casa di proprietà, un’auto e anche dei terreni. Non riesce più a ripagare i molti debiti accumulati e rischia il pignoramento, oltre che del conto corrente anche dei beni immobili.
Vuole uscire da questa situazione, ma prima di tutto vuole risolvere questa dipendenza dal gioco e decide di rivolgersi al proprio medico che, comprendendo il suo stato patologico, gli consiglia di iniziare un percorso riabilitativo. Così Raffaele riesce progressivamente a migliorare la sua condizione, ma come fare con i molti debiti accumulati?
Fortunatamente vede un nostro annuncio e decide di rivolgersi a Ri.Analisi per capire se la legge 3/2012 può risolvere il suo problema.
Come uscire dal sovraindebitamento se si è ludopatici
La guarigione da quella che è considerata una vera e propria malattia riguarda più che altro l’aspetto clinico. Ma come fare per i problemi economico-finanziari accumulati?
Il ludopatico che si trova in condizione di sovraindebitamento a causa della ludopatia ha solo una soluzione, ovvero quella di avvalersi della normativa sul sovraindebitamento.
In una recentissima pronuncia, il Tribunale di Trieste ha approvato il piano del consumatore proposto dal nostro cliente, Raffaele.
Il Giudice ha confermato che “la dipendenza dal gioco d’azzardo costituisce ormai patologia psichiatrica riconosciuta”, e questo non può escludere la meritevolezza intesa come assenza di colpa grave, malafede o frode (art. 7, comma 2, lett. d ter L. 3/2012). A conferma di questo, è stato anche considerato il fatto che Raffaele ha iniziato un percorso riabilitativo, così è stato confermato il suo diritto ad accedere al piano del consumatore.
La “colpa” delle società finanziarie che hanno concesso il prestito
In questo provvedimento sono stati applicati i nuovi principi previsti dalla mini riforma della Legge 3/2012, introdotta dal decreto 176/2020.
In particolare si parla di “valutazione del merito creditizio”. Ma cosa significa?
Per semplificare al massimo, possiamo dire che la legge aggiornata prevede che prima di concedere il prestito, la finanziaria debba verificare che la persona che lo richiede possa effettivamente ripagarlo. Nella relazione dell’Organismo di Composizione della Crisi (art. 9, comma 3 bis lett. e) si deve indicare se “il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato …”.
Se la finanziaria non ha compiuto tale valutazione prima di concedere il prestito, allora questa ha determinato un peggioramento della situazione per il debitore e non può presentare reclamo in caso di ricorso alla Legge 3/2012.
Citando la legge “Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”.
Nel caso concreto che stiamo analizzando, sulla base della relazione depositata dal professionista nominato, il Tribunale di Trieste ha ritenuto che le finanziarie non avessero compiuto la valutazione del merito creditizio e ciò in quanto, per diversi anni, hanno erogato nuovi prestiti che in gran parte servivano a ripagare le somme già concesse precedentemente e solo in minima parte venivano accreditati al cliente.
Il Giudice ha quindi tratto la conclusione che l’erogazione dei nuovi finanziamenti, essendo principalmente finalizzata ad estinguere quelli precedenti, ha aggravato la condizione di sovraindebitamento.
A detta del Tribunale, “si può quindi configurare la responsabilità degli incauti finanziatori, per violazione dell’art. 124-bis del TUB: la fattispecie integra l’ipotesi di soggetti che hanno violato le regole della diligenza professionale, concedendo crediti … a seguito di una verifica del merito creditizio del tutto sommaria, incompleta e non attenta, basata sulle sole informazioni fornite dal consumatore, senza ricorrere alla consultazione delle banche dati. La responsabilità dei finanziatori, da sanzionare, trattandosi di concessione del credito a soggetto immeritevole, comporta l’impossibilità di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenzienti, e di far valere cause si inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”.
Cosa ha ottenuto il nostro cliente Raffaele
Negli ultimi anni, ha trovato sempre più larga diffusione la prassi di ricorrere a finanziamenti da rimborsare attraverso la cessione del quinto del proprio stipendio o della pensione. Nella maggior parte dei casi, questa tipologia di prestito porta ad una riduzione del reddito a disposizione, spesso insufficiente a fronteggiare le spese quotidiane.
Tenuto conto di questa situazione, con la recente riforma della legge sul sovraindebitamento, è stata introdotta la riduzione del debito derivante da questa tipologia di finanziamenti, recependo peraltro una prassi che aveva già trovato applicazione presso alcuni Tribunali.
A Raffaele è stata bloccata la trattenuta sulla pensione derivante da cessione del quinto e lui ha potuto di nuovo contare su tutta la quota di pensione per ripagare i creditori.
L’art. 8, comma 1 bis, Legge 3/2012 stabilisce che “La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione …”.
1. La casa è stata salvata perché è bene primario
Spesso il sovraindebitato è anche proprietario della casa dove vive assieme alla propria famiglia. In certi casi l’immobile è stato acquistato con enormi sacrifici, magari dopo aver pagato per anni il mutuo, mentre in altri casi si tratta di un bene di famiglia che si vuole preservare ad ogni costo.
La casa di abitazione, essendo bene primario, dev’essere salvaguardato, anche se gli altri beni messi a disposizione dei creditori non sono sufficienti a soddisfare per intero i loro diritti. Questo ha stabilito il Tribunale di Trieste per Raffaele.
Il Giudice ha compiuto anche una valutazione di convenienza, in quanto se la casa fosse venduta, il debitore dovrebbe trovare un altro alloggio in affitto, con conseguente peggioramento della sua situazione finanziaria e riduzione della liquidità che può essere messa a disposizione dei creditori.
2. E’ stata salvata anche l’autovettura
Il consumatore sovraindebitato è quasi sempre proprietario di un’autovettura che utilizza per recarsi al lavoro e per le esigenze della famiglia: portare i figli a scuola, andare a fare la spesa.
Si tratta quindi di un mezzo indispensabile per la vita quotidiana.
Anche in questo caso, il Tribunale ha ritenuto importante per Raffaele preservare il veicolo, poiché necessario per recarsi al lavoro che saltuariamente fa come socio in una cooperativa e, quindi, per produrre il reddito funzionale all’esecuzione del piano del consumatore.
3. E’ stato nominato un gestore per l’esecuzione del piano del consumatore
In base alla legge 3/2012 (art. 7, comma 1) è previsto anche l’affidamento del “patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori …”.
La pronuncia del Tribunale di Trieste è interessante perché ha applicato questa ulteriore possibilità, finora poco applicata dai tribunali.
In questo caso è stata intravista l’opportunità di nominare un gestore, in quanto tra i beni messi a disposizione per la parziale soddisfazione dei creditori, il cliente ha anche alcuni immobili che dovevano essere venduti.
Qui sotto il decreto di omologa del piano del consumatore emesso dal Tribunale di Trieste.
Se sei angosciato da un problema analogo a quello di Raffaele, rivolgiti ai nostri esperti con fiducia, ti aiuteremo a capire quale soluzione trovare per il tuo caso. Non è il primo caso di cliente affetto da ludopatia che affrontiamo: leggi anche la storia di un consumatore di Treviso.
RI.Blog
23 Settembre 2021