Hai solo il reddito, senza altri beni? È ammissibile la liquidazione
La giurisprudenza è oggi favorevole all’apertura di procedure di liquidazione per chi ha solo il reddito o dichiara di mettere a disposizione redditi futuri. Ma ci sono ancora voci fuori dal coro rispetto a tale interpretazione.
Se il debitore, al momento dell’apertura della liquidazione, mette a disposizione solo il bene denaro, in quanto non possiede altri beni mobili o immobili, può presentare un ricorso per liquidazione con “solo reddito”?
Una recente sentenza del Tribunale di Matera (dd. 24/07/19), conferma questo orientamento ed è in linea con le tesi sostenute da Ri.Analisi e dai suoi professionisti.
La liquidazione con una quota del reddito
Il Tribunale di Matera afferma chiaramente che “si debba aderire all’orientamento prevalente espresso dalla giurisprudenza di merito secondo il quale il debitore sovraindebitato può accedere alla procedura di liquidazione senza un patrimonio da liquidare costituito da beni mobili e immobili, ma contando solo su un reddito costituito dal proprio stipendio”.
Ora si attende che anche tale argomento sia passato in rassegna davanti alla Suprema Corte, che si trova a dover decidere sull’ammissibilità dell’apertura della liquidazione per il debitore che possiede solo il proprio reddito per ripagare i creditori.
Tre argomenti a sostegno della tesi
Il Collegio fa riferimento ai seguenti argomenti della Legge 3/2012:
- Nei casi di conversione in liquidazione delle procedure di accordo e piano del consumatore, l’art. 14 quater specifica che ben potrebbero essere sostenuti solo da finanze e non da beni mobili o immobili in senso stretto. Quindi risulta compatibile, al momento della conversione, un soddisfacimento anche solo mediante denaro all’interno della liquidazione.
- In merito alla parte di stipendio e/o pensione che deve essere garantita al debitore, l’art. 14 ter, comma 6 presuppone che il “residuo” (ovvero la parte di reddito disponibile) debba essere versato in procedura per la soddisfazione dei creditori.
- Anche i crediti sopravvenuti e futuri rientrano all’interno del patrimonio del debitore da utilizzarsi quali somme per soddisfare i creditori, e ciò in base all’art. 14 undecies.
RI.Blog
10 Settembre 2019