La Start-up innovativa è soggetto "non fallibile" e può ricorrere alla legge 3/2012

Le soluzioni previste dalla legge 3/2012 per le Start-up innovative in crisi debitoria sono l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e la liquidazione dei beni.

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Più volte abbiamo sottolineato come la Start-up innovativa rientri tra i soggetti “non fallibili”. Cosa accade, dunque, se la Start-up entra in crisi da sovraindebitamento? 

La crisi di queste società si risolve solo con l'Accordo di composizione della crisi o con la Liquidazione dei beni, previsti dalla legge 3 del 2012 (rif. art. 31 del “Decreto Start Up Innovative”, n. 179/2012). 

Cos’è una Start-up innovativa?

Le Start-up innovative sono imprese che rispettano i seguenti requisiti:

  • sono costituite da meno di 5 anni;
  • hanno sede principale in Italia o in Stati UE, con sede produttiva o filiale in Italia;
  • hanno un valore annuo di produzione inferiore a 5 milioni di euro;
  • non distribuiscono e non hanno distribuito utili;
  • hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente “lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”;
  • non sono costituite da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Altro requisito, in base all’art. 25 del Decreto Crescita 2.0, convertito nella Legge n. 211/2012, è il possesso di almeno uno dei tre seguenti criteri:

  1. il 15% dell’utile aziendale deve essere investito in attività di ricerca e sviluppo;
  2. la forza lavoro deve essere composta per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori con laurea magistrale;
  3. l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato.

Perché la Start-up innovativa è un soggetto “non fallibile”?

Il motivo di una simile condizione è chiarito nella Relazione illustrativa del Decreto Sviluppo che si basa sui seguenti principi:

  • chi decide di investire in un’attività ad alto livello di innovazione si assume un maggior rischio economico, considerato l’alto tasso di mortalità fisiologica delle start up. Ciò induce a prendere atto in tempi rapidi dell’insuccesso dell’idea imprenditoriale avviata;
  • la liquidazione giudiziale delle start up in crisi deve avere tempi più rapidi, così da facilitare la ripartenza dell’imprenditore con un nuovo progetto imprenditoriale.


La Start-up innovativa è iscritta in una sezione speciale del Registro delle Imprese ed è proprio tale iscrizione ad escludere la Start-up dalla possibilità di dichiarare fallimento.

La soluzione alla crisi debitoria della Start-up innovativa

La legge 3/2012 prevede che il neo-imprenditore in crisi da sovraindebitamento ottenga la definitiva liberazione dai debiti non pagati e possa procedere alla cancellazione della Start up dal Registro delle Imprese, senza subire le conseguenze del fallimento.

Questa legge consente di sistemare le proprie pendenze e di reimmettersi nel mercato attraverso un accordo di ristrutturazione del debito o liquidazione dei beni. 

Vediamo nel dettaglio queste due procedure.

L’Accordo coi creditori

Questa procedura è simile a quella del concordato preventivo previsto dalla Legge Fallimentare. Infatti, il debitore sovraindebitato può proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti, sulla base di un piano che preveda l’estinzione degli impegni assunti attraverso qualsiasi forma, ad esempio tramite cessione di crediti futuri certi.

Le fasi della procedura sono approfondite qui.

La liquidazione dei beni

Questa procedura consiste nella liquidazione di tutti i beni del debitore.
Per avviare la procedura di liquidazione è necessaria la domanda del solo debitore, che mette a disposizione il suo intero patrimonio, salvo i beni espressamente esclusi.

 Le fasi della procedura sono approfondite qui.

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DATA PUBBLICAZIONE:
18 Aprile 2019