Legge sovraindebitamento aggiornata: nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell'Insolvenza
Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, in attuazione della delega conferita al Governo con la Legge 155/2017, è entrato in vigore il 15 luglio 2022. Si tratta di una riforma integrale della legge sul sovraindebitamento e della legge fallimentare. Vediamo le novità.
Il 15 luglio 2022 è definitivamente entrato in vigore il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D. Lgs.14 /2019 ), in applicazione della Legge n.155 del 2017.
Di fatto ha così preso avvio la riforma della Legge fallimentare e della Legge sul sovraindebitamento, in attuazione della delega risalente a cinque anni fa, che aveva subito progressive modifiche, integrazioni e continui rinvii, in parte motivati dalla crisi pandemica ed economica ed in parte dalla nuova direttiva europea a cui l’Italia ha dovuto adeguarsi.
Il D.Lgs. 83/2022 ha ora di fatto ufficializzato la sua entrata in vigore.
Cosa cambia con l’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi?
La prima importante differenza è che la Legge sul sovraindebitamento (Legge 3/2012) e la Legge fallimentare (regio decreto n. 267 del 1942) ora sono sostituite dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.
Chi si trova in stato di sovraindebitamento, o l’impresa in fallimento, deve fare riferimento alla nuova normativa: il Dlgs 14/2019.
Chi invece aveva già in atto un ricorso, una procedura o un’istanza di sovraindebitamento con la Legge 3/2012 o con la legge fallimentare, continua a fare riferimento alle precedenti leggi, che non sono abrogate.
Tra le novità introdotte dal nuovo Codice, che in 391 articoli ridefinisce l’intera disciplina di procedure concorsuali e dell’insolvenza, riassumiamo i principali argomenti:
- eliminazione del termine “fallimento”, sostituito con l’espressione “liquidazione giudiziale” - e con esso ogni connotazione di discredito personale e morale dell’imprenditore insolvente.
- centralità dell’azienda e del tentativo di conservazione della stessa e non dell’imprenditore coinvolto nella crisi.
- "crisi" definita come "stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore” ed è vista come momento di temporanea difficoltà, non irreversibile.
- semplificazione delle procedure legate al sovraindebitamento e definizione diversa.
- introduzione dell’esdebitazione del debitore incapiente e semplificazione dell’esdebitazione per gli altri soggetti.
- confermata la composizione negoziata della crisi, introdotta con il D.L. n. 118/2021, convertito nella legge n. 147/2021 e che prevede che l’imprenditore in condizioni di difficoltà economica possa rivolgersi alla CCIAA del proprio territorio e possa richiedere la nomina di un esperto indipendente che lo aiuti a risanare l’impresa.
I motivi della riforma
La revisione completa della legge fallimentare e di quella sul sovraindebitamento si è resa necessaria per semplificare l’accesso alle procedure e per colmare alcuni vuoti normativi che avevano prodotto sentenze diverse su casi simili, da parte dei giudici dei vari tribunali in Italia.
Obiettivo della riforma è anche quello di intercettare tempestivamente lo stato di crisi delle aziende e prevenirne la chiusura, grazie ad un sistema di segnalazione efficace.
Il decreto legislativo n. 83 del 2022 ha quindi attuato la Direttiva (UE) 2019/1023 e spostato nel Codice dell'insolvenza le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 118 del 2021 sulla composizione negoziata della crisi.
Le modifiche al Codice della Crisi d’Impresa da parte del Governo riguardano:
- l’attuazione della direttiva UE n. 1023/2019, relativa alle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione;
- la revisione degli accordi di risoluzione extragiudiziale, al fine di incentivare le parti a farne un maggior uso;
- il potenziamento dei meccanismi di soluzione della crisi per evitare la liquidazione giudiziale (ovvero l’ ex fallimento) delle imprese;
- la specializzazione degli uffici giudiziari e delle autorità amministrative competenti per le procedure concorsuali;
- l’incentivo alla digitalizzazione delle procedure anche attraverso la creazione di una apposita piattaforma online.
Le anticipazioni entrate in vigore a gennaio 2021
La crisi pandemica da Covid-19 che ha colpito il tessuto economico internazionale nel 2020 ha causato un primo slittamento dell’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell'insolvenza. Questa scelta è stata motivata dalla volontà di continuare ad operare secondo la disciplina consolidata, permettendo a imprese, professionisti e persone di superare la fase più acuta dell’emergenza economica e sanitaria.
Si sono però rese necessarie alcune anticipazioni del CCII, entrate in vigore a gennaio 2021 con la legge di conversione del Decreto Ristori (Legge 176/2020), che ha apportato importanti modifiche alla Legge 3/2012.
Le indichiamo qui sotto in sintesi.
1. L’esdebitazione: cosa cambia
L'esdebitazione è di fatto la liberazione dai debiti residui ed offre ottime opportunità per ripartire da zero. Anticipando quanto previsto dalla Legge 115/2017, la Legge 176/2020, nota anche come mini riforma del sovraindebitmento, ha permesso di accedere all’esdebitazione anche ai consumatori che non hanno nulla da offrire ai propri creditori.
E’ stata infatti introdotta una norma estremamente favorevole per i soggetti che risultano incapienti e hanno contratto debiti per scopi personali oppure legati all’attività d’impresa. Si tratta dell’esdebitazione dell’incapiente e prevede che il sovraindebitato incapiente possa ottenere, per una sola volta nella vita, la liberazione da tutti i debiti, senza soddisfare neppure in minima parte di creditori.
Ri.Analisi è riuscita ad ottenere il primo certificato di esdebitazione dell’incapiente presso il Tribunale di Trieste proprio grazie all’approfondita conoscenza della normativa sul sovraindebitamento.
2. Le misure protettive
Le misure protettive del patrimonio del sovraindebitato vengono ampliate e rese efficaci in tempi più rapidi, inoltre rimangono l’inammissibilità di azioni esecutive o cautelari individuali e la sospensione dei processi esecutivi o cautelari pendenti.
Nell’accordo di composizione della crisi (ora definito concordato minore), i titolari di crediti impignorabili restano esenti dalla sospensione, e ciò continua ad essere di ostacolo al risanamento di imprese minori e professionisti.
3. Ammessa la falcidiabilità dei tributi
La Legge 176/2020, come previsto anche nel CCII, conferma la possibilità di stralciare il debito riconducibile all’Iva nelle procedure di sovraindebitamento, proprio come avveniva già nelle procedure fallimentari. Nel sovraindebitamento, infatti, era presente il divieto di falcidia dell’IVA e delle ritenute operate e non versate. La previsione normativa contenuta nella Legge 3/2012 (art. 7) era comunque stata dichiarata costituzionalmente illegittima e, quindi, non trovava più applicazione (Corte Costituzionale, sentenza 29 novembre 2019, n. 245).
Il nuovo Codice ha recepito quanto sancito dai Giudici costituzionali e prevede espressamente che Piano e Concordato minore possano prevedere che i debiti IVA vengano pagati solo in parte, e non più solo dilazionati.
4. La famiglia come soggetto unitario
La famiglia è già da tempo considerata come soggetto unitario e anche la nuova disciplina prevede le procedure famigliari. Nel caso in cui il sovraindebitamento coinvolga intere famiglie o conviventi, la gestione della procedura sarà unitaria e quindi la normativa prevede di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento.
Si assiste alla nomina di unico giudice delegato e di un unico OCC e la determinazione di un unico attivo e passivo sui quali calcolare i compensi.
A rimanere distinte sono solo le masse attive e passive.
Il concetto di “famiglia” è inteso in un’accessione molto ampia, in quanto comprende i parenti sino al 4° grado. Inoltre, possono presentare una procedura congiunta le persone sovraindebitate i cui debiti hanno un’origine comune: si pensi ai soci di una società in nome collettivo.
5. Ampliata la nozione di consumatore
La nozione di “consumatore” è estesa anche alle persone fisiche, socie di società di persone, che si trovino in condizione di sovraindebitamento per ragioni estranee all’attività d’impresa, e che quindi hanno maturato debiti personali.
Inoltre, in caso di accordo di composizione della crisi, gli effetti coinvolgeranno anche i soci illimitatamente responsabili.
Codice Crisi e Legge 3/2012 a confronto
Abbiamo visto che tra i principi generali della riforma del Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza vengono comprese anche le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, che sono disciplinate in un corpo normativo unitario insieme alle procedure concorsuali precedentemente disciplinate dalla Legge Fallimentare.
L’insolvenza dell’imprenditore commerciale sarà trattata insieme a quella del debitore civile.
Vediamo quindi di confrontare il Dlgs 14/2019 (in attuazione della Legge 155/2017) e la Legge 3/2012.
La sostanziale corrispondenza delle procedure presenta anche elementi di novità. Ecco quali.
Le procedure per i soggetti non fallibili diventano 4
Nel nuovo Codice Crisi ritroviamo le 3 procedure della legge 3/2012, ma con una definizione diversa. Inoltre si aggiunge la procedura di esdebitazione del debitore incapiente:
1. Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Prima era chiamato piano del consumatore e rimane riservato solo ai consumatori, quindi persone fisiche in stato di sovraindebitamento.
Il Giudice verifica la documentazione presentata e salvaguarda una somma necessaria al sostentamento del debitore e del suo nucleo familiare.
2. Concordato minore
Si tratta dell’accordo di composizione della crisi, che con la nuova legge è rivolto solo agli imprenditori ed ai professionisti che propongono ai creditori un piano di rientro dai debiti e che proseguono nello svolgimento dell’attività d’impresa o professionale.
I soggetti che si trovano in una situazione di sovraindebitamento potranno presentare ai creditori, tramite l’Organismo di Composizione della Crisi, una proposta di concordato minore quando il piano permette di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale.
Non è più necessario il raggiungimento di approvazione del 60% dei creditori, come era stabilito nella legge 3/2012, ed il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
In seguito alla verifica da parte del tribunale, il giudice omologa il concordato quando ritiene che il credito dell'opponente può ricevere un soddisfacimento non inferiore a quello che otterrebbe in caso di liquidazione giudiziale per effetto dell'esecuzione del piano.
3. Liquidazione controllata
È quella che in Legge 3/2012 viene definita “liquidazione dei beni” ed è l’unica procedura che si rivolge sia al consumatore che all’impresa. Prevede di pagare il debito con la liquidazione del proprio patrimonio.
Le principali differenze con la procedura disciplinata dalla Legge 3/2012 sono le seguenti:
- durata: 3 anni e non più 4
- esdebitazione di diritto: l’esdebitazione viene concessa automaticamente dal Giudice con il decreto grazie al quale viene disposta la chiusura della liquidazione (esdebitazione di diritto).
Per le procedure disciplinate dalla Legge 3/2012, invece, il beneficio dell’esdebitazione è concesso solo a seguito di specifica procedura attivata su iniziativa del debitore.
4. Esdebitazione del debitore incapiente
Già anticipata dalla riforma del sovraindebitamento nel 2020, questa nuova procedura è presente anche nel nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.
Le condizioni necessarie a questo vantaggio sono:
- la reale incapacità di offrire qualsiasi bene, nemmeno in futuro. Il debitore è obbligato al pagamento del debito nella misura del 10% soltanto se nell’arco dei quattro anni dal decreto del Giudice sopravvengono utilità rilevanti;
- la meritevolezza del debitore, cioè la mancanza di frode verso i creditori e la mancanza di dolo o colpa grave nelle ragioni che hanno portato all’indebitamento.
La procedura ha una durata di quattro anni.
La tutela del debitore incapiente è una importantissima via d’uscita per tutti coloro che si sono trovati in una grave situazione debitoria, non a causa loro, e che possono così lasciarsi definitivamente alle spalle i propri problemi di debiti.
L’esdebitazione è riconosciuta con un decreto del giudice, il quale valuta la sussistenza della meritevolezza e l’insussistenza di atti di frode, ovvero di dolo o colpa grave nell’indebitamento.
Accesso alle procedure di sovraindebitamento
Anche le procedure della nuova legge si rivolgono ai seguenti soggetti:
- persone fisiche
- artigiani
- aziende agricole
- imprenditori individuali
- professionisti
- start-up innovative
- piccole imprese sottosoglia.
Fino al 15 luglio 2022 i consumatori potevano accedere a tutte e tre le discipline del sovraindebitamento.
Ora possono scegliere tra il Piano e la Liquidazione controllata, ma non più il Concordato minore.
Piccoli imprenditori, professionisti, artigiani e altre figure non soggette a liquidazione giudiziale:
- se continuano a svolgere attività d’impresa o attività professionale, possono accedere al Concordato minore e alla Liquidazione controllata;
- se non continuano a svolgere attività d’impresa o attività professionale, possono accedere solo alla Liquidazione controllata.
Come nel precedente assetto normativo, è il debitore il soggetto legittimato a presentare domanda di Piano e Concordato minore.
Cambia invece la situazione relativa alla Liquidazione controllata.
Oltre al debitore, infatti, ora possono presentare domanda di Liquidazione, anche:
- il creditore, in caso di pendenza di una procedura esecutiva individuale;
- il pubblico ministero, in caso di pendenza di una procedura esecutiva individuale riguardante un imprenditore insolvente.
La Liquidazione sarà improcedibile se già pendono sul debitore un Piano o un Concordato minore o se il debitore chiede di accedervi. Queste condizioni bloccano di fatto le iniziative avviate da creditori o PM. Lo scopo in questo caso è di trovare velocemente una soluzione a problemi di sovraindebitamento, lasciando comunque al debitore la possibilità di scegliere un’alternativa diversa dalla Liquidazione controllata.
Confermato il requisito di meritevolezza del debitore
La relazione dell’OCC con l’indicazione delle cause dell’indebitamento, della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere obbligazioni e dei motivi che hanno portato all’apertura della procedura, rimane valida e necessaria per permettere al giudice di valutare la meritevolezza del debitore, anche sotto il profilo dell’assenza di atti di frode.
Questa relazione viene richiesta nel Piano e anche nel Concordato minore.
Per quanto riguarda la Liquidazione controllata, la relazione particolareggiata dell’OCC allegata al ricorso deve contenere soltanto una valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
Si prende atto così che la Liquidazione controllata non è una misura a favore del debitore, ma uno strumento di tutela dei creditori.
Responsabilità del creditore
Sia nel Piano che nel Concordato minore sono disposte sanzioni processuali a carico del creditore che eroghi “prestito irresponsabile”, cioè che abbia consapevolmente o colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che non abbia adeguatamente verificato il merito creditizio.
In particolare, il creditore non può presentare osservazioni al Piano, né presentare opposizione o reclamo in sede di omologazione del Piano e del Concordato, anche se dissenziente; inoltre non può far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.
Alcune risposte sull’argomento
Cos’è il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza?
E’ un testo normativo costituito da 391 articoli che riforma completamente la disciplina delle procedure concorsuali e dell’insolvenza, sostituendo la legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) e la legge sulla composizione della crisi da sovraindebitamento (legge n. 3/2012).
Quando è entrato in vigore il Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza?
Dopo diversi rinvii, il CCII è entrato in vigore il 15 luglio 2022, con il D.Lgs. 83/2022.
Come viene aggiornata la legge sul sovraindebitamento nel CCII?
Le 3 procedure previste dalla legge sul sovraindebitamento rimangono anche nel nuovo CCII, ma con una definizione diversa:
- Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore,
- Concordato Minore,
- Liquidazione controllata
A queste procedure si aggiunge l’esdebitazione del debitore incapiente.
Cos’è la liquidazione giudiziale?
E’ la procedura che, con l’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa, sostituisce il fallimento dell’impresa, con l’obiettivo di liquidare il patrimonio dell’imprenditore insolvente, dividendo il ricavato in favore dei creditori.
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20 Luglio 2022
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