Liquidazione dei beni: approfondiamo la procedura

È una delle tre modalità previste dalla legge 3/2012 per liberasi dai debiti ed è possibile accedervi anche senza patrimonio o con un reddito esiguo.

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Per avviare la procedura di liquidazione è necessaria la domanda del solo debitore, che mette a disposizione il suo intero patrimonio, salvo i beni espressamente esclusi. 

La procedura di liquidazione dei beni può essere utilizzata da tutti i soggetti che possono accedere al sovraindebitamento, inclusi quindi le persone fisiche in generale, i consumatori e le imprese o professionisti non soggetti a fallimento.

È possibile accedere alla procedura di liquidazione anche senza patrimonio o con un reddito esiguo (leggi l'approfondimento). 

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Le altre due procedure per liberarsi dai debiti grazie alla legge 3/2012 sono:

  • Piano del consumatore (approfondito qui)
  • Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (approfondito qui)

Novità 2021

Si ricorda che le procedure rimarranno valide fino all'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e approfondito in un nostro articolo.

Obiettivi della liquidazione

La liquidazione del patrimonio ha lo scopo di risolvere una crisi da sovraindebitamento, non quello di sciogliere la società, che può continuare a svolgere la sua attività, qualora ve ne siano i presupposti (così come per il libero professionista che potrà a svolgere la propria attività qualora la stessa – al netto del pregresso – sia produttiva di reddito e non generi ulteriori debiti). 

La procedura si distingue quindi dalla “liquidazione della società” (prevista dagli artt. 2272 – 2283 c.c. per le società di persone e dagli artt. 2484 – 2496 c.c. per le società di capitali e cooperative) e che porta invece allo scioglimento della società.

Requisiti da tenere presenti per avviare la liquidazione

Questa procedura consiste nella liquidazione di tutti i beni del debitore.

I requisiti di ammissibilità della liquidazione sono:

  • essere in stato di sovraindebitamento;
  • non avere procedure concorsuali in corso in capo al debitore;
  • non aver fatto ricorso ad una delle procedure di sovraindebitamento nei precedenti 5 anni;
  • non aver compiuto nei precedenti 5 anni atti in frode ai creditori.

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Diversi Tribunali hanno verificato la presenza di ulteriori requisiti, ovvero quelli inerenti l’esdebitazione (art. 14 terdecies). 

In alcuni casi, la richiesta di apertura della liquidazione è stata rifiutata ipotizzando che, se il debitore avesse chiesto l’esdebitazione, non l’avrebbe comunque ottenuta.
Sempre più sentenze sottolineano, invece, che per l’accesso alla liquidazione, NON vanno considerati i requisiti di un’eventuale e successiva richiesta di esdebitazione. 

Questi ultimi andranno valutati solo in seguito alla chiusura della liquidazione e solo se il soggetto farà effettivamente richiesta di esdebitazione, ovvero di cancellazione dei debiti restanti.

Primi passi della liquidazione

La liquidazione può essere avviata:

  1. su istanza del debitore in alternativa alle altre due tipologie di procedura (ACC o PDC);
  2. per conversione della procedura (ACC o PDC) su istanza del debitore o di un creditore.

La procedura che conduce alla liquidazione si articola in questo modo:

  • Il debitore presenta istanza di nomina dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) o del Professionista;
  • Il debitore deposita il ricorso per l’ammissione alla procedura;
  • Il giudice verifica i requisiti di accesso, la completezza della documentazione e l’assenza di atti in frode ai creditori;
  • Apertura della liquidazione.

Le fasi della procedura

La liquidazione, allo stato attuale, si articola nelle seguenti fasi:

  1. Decreto di apertura liquidazione;
  2. Programma di liquidazione (inventario, ricezione domande di partecipazione, progetti di riparto, liquidazione di crediti e beni, riparto finale);
  3. Decorsi 4 anni la procedura può avere termine;
  4. Approvazione conto di gestione e istanza per la chiusura della liquidazione;
  5. Apertura del procedimento di esdebitazione per il debitore persona fisica.

L’esdebitazione o totale estinzione del debito

L’istanza di esdebitazione va presentata dal debitore entro 1 anno dalla chiusura della procedura di liquidazione. 

Le condizioni per l'esdebitazione sono:

  • cooperazione attiva del debitore nella procedura, senza averne ritardato lo svolgimento;
  • soddisfazione, almeno parziale, dei creditori per titolo o causa anteriore;
  • impegno del debitore in attività produttive di reddito o nella ricerca di occupazione senza rifiutare proposte d’impiego.

L'esdebitazione è esclusa nei casi in cui:

  • il sovraindebitamento è imputabile ad un ricorso al credito colposo o sproporzionato rispetto alle capacità patrimoniali;
  • il debitore ha usufruito di altra esdebitazione negli 8 anni precedenti;
  • il debitore ha, nei 5 anni precedenti alla domanda di liquidazione, posto in essere atti in frode ai creditori;
  • vi è stata condanna per uno dei reati previsti all’art. 16 , L.3/2012.

Infine, essa NON opera per:

  • obblighi di mantenimento o familiari;
  • risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale;
  • sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario non accessorie a debiti estinti;
  • debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura, sono stati successivamente accertati.

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DATA PUBBLICAZIONE:
15 Aprile 2019