Per i soci di impresa non fallibile, è ammissibile o no il sovraindebitamento?

La legge 3/2012 ammette tutti i debitori non fallibili alle procedure di sovraindebitamento. Analizziamo il caso dei soci illimitatamente responsabili di società di persone.

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Particolare questione si è posta relativamente ai soci illimitatamente responsabili di società di persone, ovvero:

  • società in nome collettivo S.n.c (rif. artt. 22911 e ss c.c.);
  • società in accomandita semplice S.a.s. (artt. 2313 e ss. c.c.);
  • società in accomandita per azioni S.a.p.a. (artt. 2452 e ss. c.c.).

Come già più volte ricordato e spiegato, solo il debitore non fallibile ha la possibilità di usufruire della normativa di cui alla legge 3/2012. 

Informazioni esplicite si trovano sia all’art. 6, comma 1 (“al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali” diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012), sia all’art. 7 comma 2, ove il legislatore specifica che la domanda è ammissibile purché il soggetto ricorrente non sia “soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo”. 

Unica eccezione riguarda l’imprenditore agricolo che ha la possibilità di optare per le procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare ad esso accessibili, oppure a quelle di sovraindebitamento. 

Facciamo riferimento alla Legge fallimentare, dove all’art. 147 è indicato che “La sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili. Il fallimento dei soci di cui al comma primo non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati”. 

Tale disposizione normativa comporta il cosiddetto fallimento “per estensione” del socio illimitatamente responsabile il quale, proprio in virtù del tipo di responsabilità assunta, parteciperà dal lato passivo al fallimento insieme alla società, mettendo a disposizione anche il proprio patrimonio per soddisfare i creditori sociali. 

Il socio di società di persone non è escluso dal sovraindebitamento

È importante analizzare le singole situazioni specifiche per determinare quando il socio di società di persone può accedere al sovraindebitamento.

Per essere fallibile non basta essere socio di una società di persone, è necessario che la società di cui fa parte il socio possa essere fallibile. Solo se la società è fallibile, il socio rischia anch’esso la procedura concorsuale.

Nell’analisi della propria posizione, insieme ai professionisti a ciò deputati, sarà quindi necessario verificare:

  • la propria eventuale posizione di socio in uno dei tipi di società di persone sopra indicati;
  • la reale fallibilità della società facendo riferimento ai requisiti di cui all’art. 1 e 15 l.f.;
  • che sia decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata e che tali atti siano stati posti in essere secondo le formalità pubblicitarie richieste per rendere note le notizie ai terzi.

Qualora quindi i requisiti per la fallibilità della società siano stati esclusi, allora il socio persona fisica ben potrà accedere al sovraindebitamento, usufruendo di tutti i benefici annessi. 

Se la società attiva diventa fallibile

Vi è un ulteriore aspetto. Cosa succede se in corso di procedura, con società ancora attiva, la stessa diventa fallibile, ad esempio perché sfora il requisito dei debiti anche non scaduti inferiore a 500.000,00 euro? 

La legge sul sovraindebitamento corre in soccorso, prevedendo all’art. 12, comma 5 che “La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo. Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. A seguito della sentenza che dichiara il fallimento, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell'accordo omologato sono prededucibili a norma dell'art. 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”.

Un caso concreto: ammessa liquidazione per ex socia di S.n.c.

Una recente pronuncia del Tribunale di Trieste, ottenuta per una cliente Ri.Analisi, conferma la legittimità del ricorso alla liquidazione da sovraindebitamento e ammette alla procedura una debitrice, ex socia di una società in nome collettivo, avente debiti con erario, Inps, e finanziarie. 

Il provvedimento è d’interesse in quanto affronta la tematica della possibilità anche per il socio di società di persone di accedere alle procedure di cui alla legge 3/2012.

In particolare il Tribunale, richiedendo precisazioni alla ricorrente, ha rilevato che la debitrice, pur essendo soggetto (potenzialmente) fallibile per estensione ex art. 147 L.F., può accedere al sovraindebitamento in quanto la società non presenta i requisiti di fallibilità, essendo rimasta inattiva per molti anni e, quindi, non presentando i requisiti dimensionali richiesti dall’art. 1 L.F. 

Il Giudice inoltre affronta anche la tematica degli accordi interni tra i suoi soci, che avevano escluso la debitrice dalla società, rilevando tuttavia che non essendo stati resi noti ai terzi secondo le formalità di legge non erano agli stessi opponibili e quindi non rilevanti per il decorso dell’anno di cui sopra.

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DATA PUBBLICAZIONE:
10 Febbraio 2020
Categoria: Soggetti