Rottamazione ter: domande entro aprile 2019

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Il decreto legge 119/2018 ha dato il via alla cosiddetta rottamazione-ter, cioè la terza edizione della "Definizione agevolata delle cartelle esattoriali" per le somme affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Prevede una rateazione delle somme dovute fino a cinque anni, senza corresponsione di sanzioni ed interessi di mora.
Se la cartella riguarda multe stradali, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Ricordiamo che la "rottamazione ter" rientra tre le misure della pace fiscale, che complessivamente coinvolge altre tre opzioni di chiusura dei debiti e delle cartelle:

  • saldo e stralcio delle cartelle per persone fisiche con ISEE fino a 20.000 euro (leggi approfondimento);
  • definizione agevolata delle liti tributarie pendenti;
  • stralcio totale mini-cartelle fino a 1.000 euro.

Le nuove agevolazioni previste dalla rottamazione ter

Rispetto alle precedenti “Definizioni” sono state introdotte le seguenti agevolazioni:

  • un periodo temporale più ampio per rateizzare le somme dovute, nello specifico 18 rate ripartite in 5 anni;
  • un massimo di 5 giorni di ritardo nel pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione agevolata;
  • un tasso di interesse ridotto, definito nella misura del 2% annuo a partire dal 1° agosto 2019.

Scadenza ad aprile 2019

Per usufruire della “rottamazione-ter” è necessario presentare la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019

Si può scegliere di pagare in un’unica soluzione o fino a un massimo di 18 rate consecutive in 5 anni, di cui le prime due con scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2019.
Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno fino al 2023. 

La prima e la seconda rata sono pari al 10% delle somme complessivamente dovute con la Definizione agevolata, le restanti rate invece sono di pari importo. 

Scegliendo di pagare gli importi della Definizione agevolata in un’unica rata, la scadenza è fissata dal legislatore al 31 luglio 2019.

Chi può aderire alla rottamazione ter

Possono aderire alla nuova agevolazione tutti coloro che hanno carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 compresi quelli che avevano già aderito:

  • alla “rottamazione-bis” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017) e hanno versato integralmente, entro il 7 dicembre 2018, tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, riammessi d’ufficio alla “rottamazione-ter”;
  • alla “prima rottamazione” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016) e sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione, previa presentazione di apposita domanda;
  • alla “rottamazione-bis” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017) e sono decaduti per non aver versato tempestivamente entro il 7 dicembre 2018 tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre ed ottobre 2018, previa presentazione di apposita domanda.

Questi ultimi, come detto, possono essere riammessi al beneficio della definizione agevolata, tuttavia il pagamento del residuo, senza sanzioni ed interessi di mora, sarà suddiviso nel minor termine di 10 rate di pari importo; con scadenza il 31 luglio 2019, il 30 novembre 2019 e poi il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Cosa prevede la rottamazione ter: ammesso il blocco del pignoramento


La legge prevede che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 30 giugno 2019 una “Comunicazione”:

  • di accoglimento della domanda contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata 2018, la scadenza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento;
  • di eventuale diniego

A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, Agenzia delle Entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della Definizione agevolata, non darà seguito alle procedure esecutive già avviate, salvo che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo. 

Inoltre non saranno avviate nuove procedure cautelari o esecutive, mentre resteranno i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda. Con la presentazione della richiesta di rottamazione-ter, l’Inps rilascerà il Durc regolare in riferimento ai carichi “definibili”. 

La legge prevede infine che, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, siano sospesi:

  • i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
  • gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

Ri.Analisi ed i suoi professionisti rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento e per fornire ogni supporto necessario: contattaci ora.

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DATA PUBBLICAZIONE:
12 Marzo 2019
Categoria: News