Sovraindebitamento e sospensione della cessione del quinto: una sentenza rilevante
Nuovo decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio per una cliente Ri.Analisi che ha portato alla sospensione della cessione del quinto dello stipendio.
La sentenza del Tribunale di Milano conferma l’inopponibilità della cessione volontaria del quinto gravanti sulla retribuzione di una donna sovraindebitata.
Questa decisione è particolarmente significativa in quanto conferma l’adesione del Tribunale meneghino all’orientamento seguito dalla gran parte dei Tribunali in tema di rapporto tra cessioni del quinto già operative sullo stipendio o sulla pensione e procedura di liquidazione del patrimonio.
Perché la cessione del quinto va sospesa
Le ragioni a favore della sospensione della cessione del quinto nelle procedure di sovraindebitamento, condivisa dai professionisti di Ri.Analisi, sono essenzialmente due:
1. non devono esserci creditori privilegiati.
La cessione volontaria implica mensilmente la sottrazione di una quota della retribuzione.
In considerazione di questa periodicità, se la cessione non venisse sospesa dopo l’apertura della procedura liquidatoria, la finanziaria diverrebbe creditore privilegiato rispetto agli altri, pur non godendo di alcun titolo preferenziale (il credito derivante dal finanziamento con cessione del quinto non gode di alcun privilegio). In questo caso, quindi, si avrebbe una violazione delle regole ex art. 14 ter e ss. Legge 3/2012.
Naturalmente, gli istituti di credito eroganti tali tipologie di finanziamento si oppongono alla ricomprensione dei suddetti crediti all'interno delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, sostenendo che il soggetto debitore non abbia più la titolarità della quota di retribuzione ceduta e dunque non possa più disporne. Ma la titolarità del credito, pur con la cessione, è in capo al debitore, che quindi ne può disporre all’interno della procedura di cui alla Legge 3/2012.
2. obiettivo della Legge 3/2012 è la sospensione di tutte le procedure esecutive
L’opponibilità del contratto di cessione del quinto dello stipendio alle procedure di sovraindebitamento appare in radicale contrasto con l’impianto generale della Legge 3/2012, la quale, come si è visto, ha riconosciuto a tutte le procedure dalla stessa regolamentate un effetto sospensivo addirittura delle procedure esecutive in corso.
Dopo una iniziale altalenanza della giurisprudenza, oggi l’orientamento prevalente sembrerebbe quello in base al quale i crediti per finanziamenti assistiti da cessione del quinto dello stipendio/pensione possano essere sospesi nell'ambito delle procedure di sovraindebitamento, in concorso con gli altri creditori chirografari.
La sentenza del Tribunale di Milano
E’ condivisibile la decisione del Giudice di Milano che ammette alla procedura di liquidazione una donna in stato di sovraindebitamento e sospende la cessione del quinto gravante sulla sua retribuzione mensile, comprendendo tale somma nella disponibilità della debitrice, la quale, oltre ad alcuni beni disponibili, dovrà pagare 260 euro mensili per 4 anni al netto delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare.
In allegato il decreto del Tribunale di Milano.
RI.Blog
11 Agosto 2020