Tribunale di Bologna conferma la sospensione della cessione del quinto
Con una sentenza del 25 marzo 2020 il Tribunale di Bologna ha affermato l’inopponibilità della cessione del quinto alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Il Tribunale emiliano ha ritenuto doverosa l’applicazione della tesi secondo la quale l’ordinanza di assegnazione del quinto dello stipendio, avendo ad oggetto crediti futuri, non può spiegare effetti sui crediti del debitore sorti successivamente all’avvio della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ciò in quanto in tal caso si avrebbe una soddisfazione preferenziale di un creditore con violazione della c.d. par condicio creditorum.
Secondo il Giudice è indubbio che tale principio trovi applicazione anche nelle procedure disciplinate dalla Legge 3/2012, incluso l’accordo di ristrutturazione, atteso che in applicazione di quanto statuito dall’art. 12, comma 3, deve prevalere “… il principio di parità di tutela dei creditori, piuttosto che il mantenimento di situazioni preferenziali acquisite e non esaurite in epoca anteriore all’inizio della procedura”.
Nel caso esaminato dal Giudice, la retribuzione del debitore era gravata dal pignoramento del quinto disposto all’esito dell’esecuzione individuale promossa da un creditore prima dell’avvio della procedura di composizione della crisi.
La sentenza del Tribunale di Bologna
La pronuncia è particolarmente significativa in quanto conferma il principio secondo il quale le azioni esecutive non possono sopravvivere dopo l’apertura della procedura disciplinata dalla Legge 3/2012.
Questo orientamento è analogo a quello maggioritario seguito dai Tribunali in tema di cessione volontaria del quinto. Anche in tema di pignoramento di una quota della retribuzione è auspicabile che tutti i Tribunali si adeguino al principio applicato dal Tribunale di Bologna, principio che anche i Professionisti di Ri.analisi ritengono condivisibile e da sempre sostengono.
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RI.Blog
6 Agosto 2020