Tributi locali: l’Ente può ora accedere ai conti correnti dei contribuenti
Con la riforma introdotta dal Decreto Semplificazioni (Legge 120/2020) gli Enti locali potranno accedere direttamente all’archivio dei rapporti finanziari, senza alcuna preventiva autorizzazione del Tribunale.
A causa della crisi economica, aggravata dall’attuale pandemia, molti cittadini non riescono più a pagare l’IMU, la Tassa Rifiuti o le varie imposte locali.
D’ora in poi bisognerà fare molta attenzione, poiché lo scorso settembre è entrata in vigore una riforma che facilita la riscossione dei crediti da parte di Enti locali, come Comuni, Città metropolitane, Comunità montane, garantendo loro l’accesso diretto alla c.d. anagrafe dei rapporti finanziari, quindi ai conti correnti.
L’accesso alle informazioni sui conti correnti dei contribuenti era riservato fino allo scorso settembre all’Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e ai concessionari della riscossione. Il Decreto Semplificazioni offre questa possibilità anche agli Enti locali, per permettere la riscossione di imposte e tasse di propria competenza.
Cos’è l’anagrafe dei rapporti finanziari
Si tratta di una banca dati contenente le informazioni su tutti i titolari di conto corrente o di deposito.
Gli operatori finanziari, come banche, poste o altri intermediari, devono sistematicamente trasmettere all’amministrazione finanziaria l’esistenza dei rapporti di c/c e di deposito, di carte prepagate, ecc., indicando il saldo di inizio e fine anno nonché la giacenza media. Chiunque abbia un conto corrente, una carta prepagata o un deposito presso un istituto di credito è certamente inserito nell’anagrafe dei rapporti finanziari.
La riscossione dei crediti prima della riforma
Prima della recente riforma legislativa, gli Enti Locali potevano procedere con la riscossione dei crediti in due forme:
- azione diretta: l’Ente presentava apposita istanza e quindi autorizzazione del Presidente del Tribunale ad accedere ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria (ai sensi dell’art. 492 bis cod. proc. civ.). Seguiva la notifica dell’atto di pignoramento con indicazione dei rapporti bancari e/o postali sui quali si intendeva agire esecutivamente e, infine, si attendeva l’udienza davanti al Giudice dell’Esecuzione per poter disporre dell’ordinanza di assegnazione e vedersi corrispondere le somme pignorate.
- tramite Agenzia Entrate Riscossione: l’Ente iscriveva a ruolo il credito, maggiorandolo degli aggi e delle spese di riscossione. Seguiva notifica della cartella di pagamento e, una volta divenuta definitiva senza che il contribuente avesse provveduto al pagamento, l’Ente di Riscossione procedeva con il pignoramento diretto sui beni del contribuente (conti correnti, carte prepagate, retribuzione, ecc.) senza la necessità di alcun preventivo provvedimento del Tribunale.
Le novità della riforma introdotta dalla Legge 120/2020
Gli Enti locali possono ancora continuare ad adottare uno dei due metodi di riscossione sopra descritti, ma crediamo che questi strumenti verranno impiegati in situazioni marginali, vista la portata della riforma.
La Legge n.120 del 11/09/2020, di conversione del Decreto Semplificazioni (D.L. 16/07/2020 n. 79), consente ora agli Enti Locali di accedere direttamente all’archivio dei rapporti finanziari, senza alcuna preventiva autorizzazione del Tribunale. Si tratta quindi di una procedura molto veloce che consente all’Ente Locale di verificare in tempo reale la convenienza o meno a procedere con il pignoramento sulla base dei dati rinvenuti nella banca dati.
Gli avvisi di accertamento esecutivi
Questa riforma completa quella avviata all’inizio del 2020. Infatti, dal 1° gennaio 2020 gli Enti Locali devono emettere avvisi di accertamento esecutivi, che contengono l’intimazione ad eseguire il versamento del tributo entro il termine di presentazione del ricorso, oppure entro il termine di sessanta giorni dalla notifica per le entrate patrimoniali, con indicazione del soggetto al quale verrà affidata l’esecuzione forzata nel caso in cui tale servizio venga affidato a terzi, come l’Agenzia Entrate Riscossione.
L’avviso di accertamento esecutivo è un titolo esecutivo a tutti gli effetti, equiparabile all’atto di precetto. Pertanto, in caso di esecuzione diretta, grazie alla riforma contenuta nella Legge n. 120/2020, l’Ente Locale, decorso il termine indicato nell’avviso di accertamento, può pignorare immediatamente il conto corrente.
L’atto di pignoramento viene notificato alla banca o altro intermediario finanziario e al debitore, cui viene assegnato il termine di sessanta giorni per provvedere al pagamento.
In difetto di pagamento, l’Ente Locale richiede all’intermediario finanziario di versare in suo favore la somma pignorata senza necessità di alcuna autorizzazione da parte del Tribunale.
Come è facile intuire, si tratta di un procedimento celere che può mettere in difficoltà molti contribuenti.
Cosa può fare il contribuente
I contribuenti possono essere privati da un giorno all’altro delle somme disponibili sul proprio conto, anche se modeste e necessarie per il sostentamento quotidiano.
Si può evitare il pignoramento chiedendo di rateizzare il debito, ma la richiesta va presentata entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento esecutivo.
La dilazione può essere concessa da un minimo di 4 ad un massimo di 72 rate a seconda dell’ammontare della posizione debitoria; in ogni caso la rateizzazione non può essere richiesta per debiti di importo inferiore ad € 100,00.
Il contribuente ottiene lo sblocco del conto corrente dopo il pagamento della prima rata. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, il contribuente decade dal beneficio del termine e non può più rateizzare il debito.
Attenzione quindi
Il contribuente che riceve un avviso di accertamento esecutivo deve subito attivarsi utilizzando gli strumenti messi a sua disposizione dal Legislatore al fine di evitare il pignoramento.
RI.Blog
22 Gennaio 2021