Chi è il consumatore per la Legge 3/2012? Lo chiarisce una sentenza
Il Tribunale di Napoli ha omologato il piano del consumatore proposto da un libero professionista, che aveva contratto debiti per fronteggiare esigenze familiari e non per necessità connesse all’attività lavorativa.
Il consumatore è “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.
Questo recita l’art. 6, comma 2 lettera b), della Legge 3/2012.
Partendo da questo assunto, il Tribunale di Napoli ha ritenuto che la qualifica di “consumatore” non va riferita alla natura dell’attività lavorativa svolta dal debitore, ma allo scopo per il quale ha contratto il debito
Nel caso specifico, il professionista che ha contratto debiti per far fronte a esigenze della propria famiglia è stato riconosciuto come “consumatore” e di conseguenza ha potuto accedere alla procedura prevista dalla Legge 3/2012: il piano del consumatore, dedicata appunto ai soli consumatori.
Ricordiamo che le altre due procedure previste dalla Legge 3/2012 sono rivolte a tutti gli altri soggetti non fallibili:
- L’accordo di composizione della crisi
- La liquidazione del patrimonio
La valutazione del merito creditizio è onere del finanziatore
Nell’esaminare il requisito della meritevolezza, il Giudice ha escluso la responsabilità del debitore per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali.
La meritevolezza è stata quindi riconosciuta anche con pluralità di finanziamenti insoluti e questo perché il Legislatore ha stabilito uno specifico onere di verifica in capo a banche e finanziarie.
Tale onere, se violato, comporterebbe la responsabilità dell’intermediario per l’ipotesi di sovraindebitamento connesso al contratto di finanziamento.
A supporto di questa valutazione, il Tribunale ha richiamato l’art. 124 bis, comma 1, T.U.B. il quale recita testualmente:
“Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”.
Dal citato riferimento normativo, il Giudice ha dedotto l’assenza di condotta colposa del debitore e questo perché al momento della richiesta del singolo prestito, il debitore ha fatto affidamento sulla capacità dell’intermediario finanziario di valutare il proprio merito creditizio.
Si allega decreto di omologa del Tribunale di Napoli.
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15 Settembre 2020