Legge sovraindebitamento: cosa cambia con il nuovo Codice della Crisi d’impresa
Gli obiettivi principali della riforma della legge fallimentare sono: anticipare i segnali di crisi, limitare la gravità delle crisi aziendali e semplificare le procedure dell’attuale Legge 3/2012.
La nuova disciplina entrerà in vigore il 15 luglio 2022, dopo il rinvio dovuto all'emergenza Covid-19 e dopo il decreto legge del 6 agosto 2021. L'entrata in vigore sarebbe stata 18 mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e dunque il 15 agosto 2020.
Fino al 2022 resta in vigore l’attuale Legge 3/2012.
Le principali modifiche alla Legge fallimentare
Con questa vera e propria riforma della Legge fallimentare, l’Italia finalmente si adegua alle norme di altri Paesi europei, con l’obiettivo di offrire alle imprese alcuni strumenti per anticipare e limitare gli effetti delle crisi aziendali.
Vediamo in sintesi le novità principali introdotte.
- Il termine “fallimento” viene sostituito dall’espressione “liquidazione giudiziale”;
- si introduce un sistema di controllo per far emergere in tempi rapidi le situazioni di crisi di un’azienda, e porre rimedio con un rapido risanamento dell’impresa, prima che la situazione diventi irrimediabile, se non con la chiusura dell’azienda stessa. Si tende quindi a favorire la continuità aziendale e il superamento della crisi;
- l’esecuzione giudiziale o pignoramento viene posticipato, mettendo al primo posto procedure alternative per la gestione delle crisi e dell’insolvenza;
- le disposizioni concorsuali vengono semplificate, con l’obiettivo di ridurre tempi e costi;
- si istituisce presso il Ministero della Giustizia un albo dei soggetti autorizzati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all'iscrizione;
- per tutelare i dipendenti, si armonizzano le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro.
Cosa cambia rispetto alla legge 3/2012
Tra i principi generali della riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, vengono comprese anche le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, che sono così disciplinate in un corpo normativo unitario.
L’insolvenza dell’imprenditore commerciale viene trattata insieme a quella del debitore civile.
C’è una sostanziale corrispondenza con le procedure previste nella Legge 3/2012, ma ci sono anche elementi di novità.
Anche in questo caso, l’obiettivo è semplificare le procedure e renderle più accessibili.
Inoltre c’è anche il tentativo di colmare alcuni vuoti normativi che hanno determinato finora sentenze diverse da parte dei giudici dei vari tribunali in Italia.
I soggetti delle procedure inerenti il sovraindebitamento nella legge 155/2017
Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono riservate ai soggetti non compresi nelle procedura di liquidazione giudiziale o liquidazione coatta amministrativa od ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile.
Anche le procedure della nuova legge si rivolgono ai seguenti soggetti:
- persone fisiche,
- artigiani,
- imprenditori individuali,
- professionisti,
- start-up innovative
- aziende agricole
- piccole imprese sottosoglia.
Per quanto riguarda la famiglia, ora viene considerata come soggetto unitario e la nuova disciplina introduce le procedure famigliari. Nel caso in cui il sovraindebitamento coinvolga intere famiglie o conviventi, la gestione della procedura sarà unitaria e quindi la normativa prevederà di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento.
La definizione di sovraindebitamento
Rispetto alla Legge 3/2012, il nuovo Codice della Crisi d’Impresa (CCI) indica anche particolari figure che vanno a delimitare l’ambito soggettivo di applicazione delle procedure di sovraindebitamento, come l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, la start-up innovativa e - con una formula residuale e di chiusura dell’intero sistema - ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale.
Vediamo nel dettaglio la definizione di sovraindebitamento nell’art. 2, comma 1, lett. c) CCI:
“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore, minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o dal leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.”In merito alla definizione di consumatore c’è una precisazione all’art. 2, comma 1, lett. e), che lo descrive come “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana, professionale eventualmente svolta, anche se socia illimitatamente responsabile di una società di persone o di una s.a.p.a., ma limitatamente ai debiti estranei a quelli sociali”.
Le novità sulle 3 procedure
Nella nuova legge 155/2017 ritroviamo le tre procedure della legge 3/2012, ma con una definizione diversa:
1. Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Prima era il piano del consumatore e rimane riservato solo ai consumatori, quindi persone fisiche in stato di sovraindebitamento.
Il Giudice verifica la documentazione presentata e salvaguarda una somma necessaria al sostentamento del debitore e del suo nucleo famigliare.
2. Concordato minore
Si tratta dell’accordo di composizione della crisi e con la nuova legge è rivolto solo alle imprese, che propongono ai creditori un piano di rientro dai debiti.
I soggetti che si trovano in una situazione di sovraindebitamento potranno presentare ai creditori, tramite l’OCC, una proposta di concordato minore quando il piano permette di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale.
Non è più necessario il raggiungimento di approvazione del 60% dei creditori, come è stabilito nella normativa vigente, ed il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
In seguito alla verifica da parte del tribunale, il giudice omologa il concordato quando ritiene che il credito dell'opponente può ricevere un soddisfacimento non inferiore a quello che otterrebbe in caso di liquidazione giudiziale per effetto dell'esecuzione del piano.
3. Liquidazione controllata
È l’attuale “liquidazione dei beni” ed è l’unica procedura che si rivolge sia al consumatore che all’impresa. Prevede di pagare il debito con la liquidazione del proprio patrimonio, ottenendo, dopo tre anni dall’apertura della procedura, la cancellazione di ciò che non si è pagato con la vendita dei beni.
Sulla tutela del patrimonio del sovraindebitato
Le misure protettive del patrimonio del sovraindebitato vengono ampliate e rese efficaci in tempi più rapidi.
Nel concordato minore, però, i titolari di crediti impignorabili restano esenti dalla sospensione, e ciò continua ad essere di ostacolo al risanamento di imprese minori e professionisti.
A proposito di esdebitazione o azzeramento del debito residuo
Ottime opportunità per ripartire da zero sono riconosciute anche con la nuova Legge 155/2017 ed in particolare in riferimento all’esdebitazione del soggetto sovraindebitato.
Nella liquidazione controllata l’esdebitazione diventa “automatica”, anziché dover essere attivata con apposito procedimento, come nell’attuale Legge 3/2012.
Anche in riferimento alla meritevolezza ci sono novità e vengono ridotte le ipotesi che impediscono l’accesso alla procedura in base ai motivi che hanno portato alla crisi debitoria.
Per il debitore che non ha nulla ci sono ottime notizie, in quanto viene introdotta l’esdebitazione del debitore nullatenente, che permette a tutti coloro che non hanno nulla di liberarsi dei debiti, anche se una sola volta nella vita.
Cessione del quinto: più facile sospenderla per il consumatore
Buone notizie nel caso di piani di ristrutturazione dei debiti da parte di consumatori che hanno contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione.
Tali contratti vengono annullati in caso di approvazione del piano, proprio perché è necessario liberare risorse a favore dei creditori e agevolare il debitore nella sistemazione di propri debiti.
L’OCC ha anche il compito di indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita quantificato in misura inferiore al doppio dell’indice ISEE.
Sono previste anche sanzioni nei confronti del creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o un suo aggravamento.
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24 Gennaio 2020