Pace fiscale: annullate le mini cartelle, anche sopra i 1.000 euro
L’azzeramento totale delle cartelle esattoriali fino a 1.000 euro, dette anche mini cartelle, è una delle novità più rilevanti introdotte con la “pace fiscale” nel 2019. Ma il limite di 1.000 euro può essere superato? Vediamo nel dettaglio cosa prevede la normativa.
La “pace fiscale”, ovvero la sanatoria delle cartelle esattoriali introdotta dal Decreto Fiscale 2019 (il D.L. nr. 119 del 23/10/2018, conv. con modif. dalla Legge nr. 136/2018), comprende una serie di misure con l’obiettivo di regolarizzare la propria posizione con il Fisco, nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010.
Ci sono diverse opzioni di chiusura dei debiti e delle cartelle, ma le principali novità previste per il 2019 sono state:
- il saldo e stralcio delle cartelle per i contribuenti con ISEE di valore non superiore a 20.000 euro;
- l’annullamento automatico delle mini cartelle fino a 1.000 euro.
L’annullamento delle mini cartelle
Per l’azzeramento totale dei debiti fino a 1.000 euro, si parla di un vero e proprio condono.
E’ stata questa la vera novità della pace fiscale collegata alla Legge di Bilancio.
Si tratta di un annullamento totale ed “automatico”, che non prevede alcuna richiesta da parte del contribuente, come si legge all’art. 4, comma 1:
“i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili …”.
Lo stralcio opera per tutti i tipi di tributo, ma con queste esclusioni:
- risorse proprie tradizionali dell’UE,
- IVA all’importazione,
- recupero di aiuti di Stato considerati illegittimi dall’UE, ovvero da condanne della Corte dei Conti,
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie inflitte in sentenze penali di condanna.
Chi sono i beneficiari? I contribuenti che non hanno pagato tributi locali, ad esempio IMU, TASI e TARI o multe per violazione del codice della strada.
L’operazione è stata motivata con il fatto che recuperare queste somme sarebbe costato di più rispetto all’incasso effettivo.
Il limite di 1000€ vale per il singolo debito e quindi può essere superato
La norma sul punto è piuttosto chiara, ma ha dato spunto a diverse interpretazioni applicative sia da parte delle Commissioni Tributarie che da parte della Suprema Corte di Cassazione, in particolare per la determinazione del limite di mille euro.
Tale limite deve essere riferito all’importo della cartella o invece all’importo del singolo carico a ruolo?
Per “carico” si intende la singola partita di ruolo, cioè l’insieme dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Oggetto del condono è dunque il singolo debito e non l’importo complessivo della cartella.
Ciò significa che il limite di € 1.000,00 è riferito al singolo carico affidato all'Agente, per cui rientrano nello stralcio anche le cartelle di importo superiore ai 1.000 euro, se il singolo carico affidato all'Ente di Riscossione non supera tale importo.
Con ordinanza nr. 22018/2020 del 13/10/2020, gli Ermellini hanno confermato l’orientamento inizialmente adottato, ovvero quello secondo il quale il limite normativo per procedere allo stralcio dev’essere verificato con riferimento al “singolo carico affidato”.
Secondo la Cassazione, infatti, il debito oggetto dello stralcio dev’essere individuato sulla base di tre criteri:
"1. la sorte capitale; 2. gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo; 3. le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione."
Come è stato evidenziato, oggetto dello stralcio non è l'importo complessivo della cartella di pagamento, ma il singolo debito comprensivo di imposta, interessi e sanzioni.
La decisione richiamata è particolarmente significativa perché contiene un orientamento favorevole al contribuente.
Tale orientamento non è scontato. Infatti, con precedente ordinanza nr. 17966/2020, la Cassazione aveva stabilito che lo stralcio automatico era applicabile soltanto alle cartelle di importo complessivo non superiore ad € 1.000,00.
RI.Blog
20 Novembre 2020