Tre casi di sovraindebitamento risolti grazie alla Legge 3/2012

Imprenditori individuali o consumatori, cioè semplici cittadini, che hanno accumulato debiti anche molto elevati, possono ricorrere alle procedure della Legge 3/2012 e risolvere le proprie situazioni critiche.

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I problemi di sovraindebitamento, accentuati dalla crisi attuale, coinvolgono molte realtà: piccole imprese, liberi professionisti o semplici cittadini. 

Analizziamo tre casi recenti, seguiti dai professionisti RiAnalisi. 

Disoccupata, ex-imprenditrice, con debiti superiori a 60.000 euro

Il primo caso analizzato riguarda la ex titolare di una ditta individuale, costretta a chiudere la propria attività, avendo accumulato debiti per oltre 60.000 euro. 

Al momento la debitrice si trova in stato di disoccupazione e il giudice ha comunque riconosciuto ammissibile la procedura di sovraindebitamento. La debitrice si è resa disponibile a pagare da subito una somma di 250 euro mensili. 

Nel caso in cui venisse a maturarsi una retribuzione futura, dovrà essere versata una parte di questa all’interno della procedura e il limite fissato, date le spese familiari, sarà pari al 20% della retribuzione stessa (ovvero 1/5).

 

Dipendente, ex-imprenditore, con debiti superiori a 66.000 euro

Caso analogo al precedente riguarda un soggetto sovraindebitato a causa di debiti precedentemente contratti con la propria attività d’impresa. 

Oggi il debitore è dipendente e potrà versare una somma della propria retribuzione all’interno della procedura di liquidazione e in tal modo vedersi riconoscere, a termine del quadriennio, l’esdebitazione, ovvero la cancellazione dei debiti residui.

Il tribunale di Udine, ribadisce anche la facoltà per il liquidatore di ottenere il blocco delle procedure esecutive eventualmente pendenti, ovvero di subentrare a tutti i creditori proseguendole.

Consumatore sovraindebitato proprietario di beni immobili

Anche i consumatori, quindi persone fisiche, che non riescono più a ripagare i debiti contatti, possono avere accesso alla Legge 3/2012. 

Il tribunale di Venezia segue il passo di altri Tribunali, dichiarando aperta la procedura di liquidazione di un soggetto sovraindebitato, che ha accumulato debiti personali nel corso del tempo. 

Con la pronuncia il Giudice ha stabilito che l’esecuzione immobiliare a carico del debitore, comproprietario dell’immobile venga sospesa quota parte, dichiarando che il ricavato della vendita attribuibile al ricorrente venga versato direttamente in procedura di liquidazione.
Sarà così il Liquidatore, e non la procedura esecutiva, a effettuare i riparti tra i vari creditori, fermi i vincoli di privilegio degli stessi.

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DATA PUBBLICAZIONE:
20 Febbraio 2020