Tregua fiscale 2023: riduci i debiti con il Fisco

Grazie alla tregua fiscale, approvata con la Legge di Bilancio 2023, puoi bloccare ora pignoramenti e avvio di esecuzioni, oltre a ridurre le sanzioni e stralciare le mini-cartelle.

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Con la nuova Legge di Bilancio, entrata in vigore il 1° gennaio 2023, sono finalmente state introdotte diverse misure che serviranno a dare un po’ di respiro ai contribuenti che hanno debiti con il Fisco, permettendo loro di bloccare un pignoramento ed evitare l'avvio di azioni esecutiveridurre le sanzioni e dilazionare i pagamenti

In sintesi, sono state previste diverse possibilità di sanare i propri debiti tributari:

  • stralcio delle cartelle sotto i 1.000 euro;
  • rottamazione quater, con blocco pignoramento;
  • sanatorie e ravvedimenti per imposte non pagate o per errori;
  • misure specifiche su accertamenti e liti pendenti con il Fisco.

Va fatta un'importante precisazione sulle tempistiche: viene offerta la possibilità di “fare pace” con il Fisco per chi ha già ricevuto avvisi bonari, cartelle di pagamento o accertamenti, ma anche per chi non ha avuto ancora verifiche e vuole rimediare a eventuali irregolarità.

Vediamo in sintesi il sistema di sanatorie introdotte con la Legge di Bilancio 2023 (L. 29.12.2022 n. 197) per garantire la tanto attesa tregua fiscale.

Stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro

Vengono cancellati automaticamente i debiti tributari fino a 1.000 euro, comprensivi di imposta, sanzioni e interessi accessori, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.

Per l’annullamento non è richiesta alcuna domanda da parte del beneficiario, si tratta infatti di un intervento automatico.

L’Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31 marzo 2023 per provvedere all’effettivo annullamento delle cartelle, ma il raggio d’azione definitivo della misura prenderà forma a fine mese. Infatti non tutte le cartelle saranno stralciate.

L’ultima parola spetta agli enti che non rientrano nella casistica delle Amministrazioni statali, enti previdenziali e da Agenzie Fiscali, come ad esempio gli enti territoriali, i Comuni, le Casse professionali. Questi potranno decidere se applicare o meno lo stralcio totale delle cartelle e applicare solo una riduzione del debito. Dovranno comunicare le loro decisioni all’Agenzia Entrate entro il 31 gennaio 2023.

Solo al 31 marzo quindi si avrà la certezza che la propria cartella sia stata cancellata.

Dallo stralcio sono comunque esclusi questi debiti:

  • le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato;
  • i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
  • le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • risorse proprie tradizionali dell’UE (tra cui i dazi della tariffa doganale comune);
  • l’IVA riscossa all’importazione.

Rottamazione quater e blocco pignoramenti

La rottamazione è tra le misure più attese della Legge di bilancio. Già attuata per 3 volte in passato, ora è stata approvata la “rottamazione quater”. Si tratta della possibilità data ai contribuenti che ne fanno richiesta di estinguere i debiti con il Fisco, senza obbligarli a pagare anche le sanzioni e gli interessi sulle somme dovute, come descritto nel nostro articolo sulla cancellazione delle cartelle esattoriali.

Questa misura riguarda i debiti maturati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, che possono essere estinti versando l’imposta prevista, più il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Il contribuente può presentare domanda entro il 30 aprile 2023 e beneficia dello sgravio delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione.

Blocco dei pignoramenti

Un vantaggio indiscutibile di questa misura è che, una volta presentata la domanda, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non potrà più avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche. E’ quindi uno strumento molto utile per agire subito e bloccare un possibile pignoramento dei beni.

Rimangono però i fermi e le ipoteche già adottati alla data di presentazione della domanda.

Per quanto riguarda il pagamento, è possibile farlo:

  • in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
  • in 18 rate, con le seguenti scadenze:

     - il 31.07.2023 e il 30.11.2023 per importo pari al 10% del totale dovuto;

     - il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno a partire dal 2024, con rate di pari importo.

Entro il 30 giugno 2023, l’Agente della riscossione comunicherà il totale di quanto dovuto ai debitori che hanno presentato la dichiarazione, e specificherà anche le somme delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

In caso di mancato pagamento di una delle rate, verrà meno lo stralcio delle sanzioni, degli interessi e degli aggi.

Come previsto in passato, il termine di tolleranza per il pagamento dopo la scadenza è di 5 giorni.

Possono richiedere la rottamazione, i debitori che:

  • non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni;
  • hanno aderito alle pregresse rottamazioni, ma non hanno pagato le rate;
  • hanno fruito del saldo e stralcio degli omessi versamenti ex L. 145/2018, ma non hanno pagato le rate.

Infine, evidenziamo che non possono essere inclusi nella rottamazione i seguenti debiti:

  • risorse proprie tradizionali dell’UE (dazi e diritti doganali);
  • IVA riscossa all’importazione;
  • somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell’Unione europea;
  • crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.

Sanatorie e ravvedimenti per imposte non pagate o per errori

Per chi ha ricevuto avvisi bonari dall’AdER

Viene introdotta una riduzione delle sanzioni per le tasse non corrisposte relative agli anni d’imposta 2019, 2020 e 2021, per le quali sono arrivati avvisi dell’Agenzia delle Entrate ma il pagamento non è ancora scaduto al 01.01.2023 e valida per gli avvisi che verranno inviati al contribuente in data successiva al 01.01.2023. 

Il contribuente dovrà pagare l’imposta dovuta e gli interessi entro 30 giorni, anche a rate, ma la sanzione applicata sarà del 3% e non più del 10%. Il massimo delle rate è 20 e saranno trimestrali.

In caso di mancato pagamento di quanto dovuto alla scadenza prevista, verranno applicate le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Per chi non ha ancora ricevuto avvisi dall’AdER

Per chi ha presentato la dichiarazione, non ha pagato quanto previsto, ma non ha ancora ricevuto avvisi formali, è introdotto un ravvedimento operoso speciale.
Rispetto all’ordinario ravvedimento operoso, le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo ed è possibile il versamento in 8 rate trimestrali.

Questo ravvedimento speciale inoltre, non è applicabile solo agli ultimi tre periodi di imposta, ma anche quelli precedenti.

Sia il pagamento delle somme (o della prima rata), sia la rimozione della violazione (esempio, dichiarazione integrativa) devono avvenire entro il 31 marzo 2023. 

Nel ravvedimento speciale rientrano le violazioni “riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti”.

Non è possibile questo tipo di ravvedimento speciale:

  • se è stato notificato l’atto impositivo o la comunicazione bonaria da controllo formale.
  • se le violazioni sono relative al quadro RW e agli omessi versamenti di imposte dichiarate.
  • in caso di omesse dichiarazioni.

Per chi ha commesso errori formali nella dichiarazione

E’ introdotta una norma specifica che prevede la sanatoria di irregolarità o infrazioni di natura formale, commesse fino al 31 ottobre 2022.
Si tratta delle violazioni che non hanno riflesso sulla base imponibile delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e che non incidono sulla liquidazione o sul versamento del tributo.

Questi “errori” possono essere regolarizzati versando una somma di 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.
Oltre a questo, è necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione.

Dalla sanatoria sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi al 01.01.2023.

Misure su accertamenti e liti pendenti con il Fisco

La Legge di Bilancio 2023 contiene anche un’articolata casistica di agevolazioni per sanare la propria posizione con il Fisco in caso di accertamenti o contenziosi già in corso.

Vediamo una breve e sintetica panoramica delle possibilità, rimandando per tutti gli approfondimenti al sito dell’AdER, che nel portale istituzionale presenta e descrive tutte le misure della tregua fiscale.

Accertamento fiscale

E’ stata introdotta una definizione degli atti di accertamento con adesione, degli accertamenti e degli avvisi di recupero dei crediti di imposta, valida per tutti gli avvisi che arrivano fino al prossimo 31 marzo 2023. 

Le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo (nel caso dell’adesione) o a 1/18 della misura irrogata negli altri casi, in luogo dell’ordinaria riduzione al terzo. E’ possibile anche la rateazione fino a 20 rate trimestrali di pari importo.

Accertamenti con adesione, acquiescenza, reclamo, conciliazione

Per i pagamenti richiesti a seguito di accertamento con adesione, acquiescenza, mediazione e conciliazione giudiziale, scaduti il primo gennaio 2023 e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento o l’atto di intimazione, la legge di bilancio introduce la facoltà di regolarizzare l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima dovute a seguito di istituti deflativi.

Il pagamento integrale della sola imposta deve avvenire entro il 31 marzo 2023, in un’unica soluzione o in un massimo di 20 rate trimestrali, con applicazione degli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine della prima rata.

Liti pendenti

Se è in corso un processo tributario, la legge di bilancio introduce delle misure al fine di sanare la lite in tutti i gradi di giudizio, compresa la Cassazione.

Gli importi da pagare cambiano in base al grado di giudizio.

  • se l’Agenzia fiscale ha perso in primo grado, si paga il 40% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi;
  • se l’Agenzia fiscale ha perso in secondo grado (non rileva che in primo grado abbia vinto o perso), si paga il 15% delle imposte con stralcio di sanzioni e interessi;
  • se il processo pende in Cassazione al 01.01.2023 e l’Agenzia fiscale è rimasta per intero soccombente in tutti i pregressi gradi di giudizio, si paga il 5% delle imposte.

Se nei precedenti gradi di giudizio l’Agenzia delle entrate è giudicata vincitrice, il contribuente può pagare l’intero tributo contestato, ma senza sanzioni e interessi.

Chi vuole accedere alla sanatoria liti pendenti, deve presentare domanda entro il 30 giugno.

E’ anche possibile presentare una domanda al giudice per sospendere il processo.

Con la domanda di definizione e del primo pagamento, depositata entro il 10 luglio 2023, si ottiene l’estinzione del processo.

L’alternativa alla tregua fiscale per bloccare i pignoramenti e cancellare i debiti con il Fisco

La tregua fiscale è sicuramente uno strumento utile a disposizione di chi ha problemi di debiti tributari, ma la soluzione più completa è la normativa sul sovraindebitamento, contenuta nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, in attuazione della Legge 155 del 2017.

I cittadini, gli artigiani, gli agricoltori, i liberi professionisti o i piccoli imprenditori che hanno molti debiti con il Fisco possono accedere ad una delle procedure previste dal CCII, come abbiamo indicato in questo approfondimento sul nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

I professionisti di Ri.Analisi conoscono approfonditamente normative e aggiornamenti sull’argomento e possono consigliarti la soluzione più adatta al tuo specifico caso. 

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DATA PUBBLICAZIONE:
5 Gennaio 2023
Categoria: News