Artigiani e sovraindebitamento: come risolvere il problema

Anche gli artigiani possono affrontare i problemi di sovraindebitamento grazie al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.

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Quando parliamo di imprese, artigiane e non, dobbiamo tenere conto della netta distinzione a livello di forma giuridica fra società di persone (Snc, Sas, Società semplici) o di capitali (Srl, Spa, ecc.).

Una prima distinzione fra società di persone e di capitali

Una differenza sostanziale fra le due è che:

  • nelle società di persone se il patrimonio non è sufficiente a soddisfare gli eventuali debiti, i soci rispondono personalmente anche delle obbligazioni sociali con tutti i propri beni (come la casa, l’auto, il conto corrente, ecc.);
  • nelle società di capitali invece risponde esclusivamente il patrimonio della società stessa. I creditori quindi non potranno aggredire i beni personali dei soci.

Accade spesso che gli imprenditori artigiani costituiscano la loro azienda sotto forma di società di persone e che in seguito, di fronte a situazioni di gravi difficoltà dell’impresa, si trovino esposti con il loro patrimonio personale, con conseguenze estremamente negative.

Quali sono le imprese ammesse alla legge sul sovraindebitamento aggiornata

I soggetti a cui si rivolge la legge sul sovraindebitamento aggiornata sono:


  • i lavoratori autonomi o i liberi professionisti, incluse le associazioni professionali e le società semplici;
  • gli imprenditori agricoli;
  • gli enti non commerciali, ad esempio le associazioni di volontariato, le onlus, le associazioni sportive o non governative;
  • i consumatori, ovvero le persone fisiche che hanno accumulato debiti cui non riescono a far fronte;
  • gli eredi di un imprenditore defunto;
  • le start-up innovative;
  • gli enti pubblici.

Infine, sono comprese anche le imprese commerciali “sotto soglia”, quindi di piccole dimensioni, e nel caso di società di persone i relativi soci.

Le procedure previste per il sovraindebitamento delle imprese artigiane

Le procedure a disposizione degli imprenditori artigiani, o dei piccoli imprenditori, sono il Concordato minore, la Liquidazione controllata

Queste due soluzioni si applicano in situazioni distinte e con risultati molto diversi. 

Il Concordato minore

Si tratta nella pratica di un accordo grazie al quale l’imprenditore in crisi può proporre ai suoi creditori un diverso rientro del debito, anche parziale. 

L’Accordo però deve essere votato positivamente da almeno il 50% dei creditori.
La sostenibilità della proposta fatta ai creditori è quindi fondamentale e deve essere avallata dalla relazione dell’Organismo di Composizione della Crisi.
La valutazione del piano si baserà sulla redditività potenziale dell’azienda negli anni futuri, o sull’esistenza di beni da alienare il cui valore permetta di sostenere il piano.

In seguito alla verifica da parte del tribunale, il giudice omologa il concordato quando ritiene che il credito dell'opponente può ricevere un soddisfacimento non inferiore a quello che otterrebbe in caso di liquidazione giudiziale per effetto dell'esecuzione del piano.

Abbiamo approfondito la procedura in questo articolo: concordato minore

La Liquidazione controllata

La procedura di Liquidazione, prevede la messa a disposizione dei beni aziendali e personali del creditore al Tribunale, che provvederà ad alienarli per poter soddisfare i creditori. La liquidazione è quindi una procedura generalmente risolutoria e spesso assimilata alla liquidazione giudiziale (ex fallimento).

La procedura definita precedentemente “liquidazione dei beni” è l’unica che si rivolge sia al consumatore che all’impresa. Prevede di pagare il debito con la liquidazione del proprio patrimonio.

Le principali differenze con la procedura disciplinata dalla Legge 3/2012 sono le seguenti:

  • durata: massimo 3 anni e non più 4
  • esdebitazione di diritto: l’esdebitazione viene concessa automaticamente dal Giudice con il certificato grazie al quale viene disposta la chiusura della liquidazione (esdebitazione di diritto).

Per le procedure disciplinate dalla Legge 3/2012, invece, il beneficio dell’esdebitazione è concesso solo a seguito di specifica procedura, dopo la conclusione della liquidazione e attivata su iniziativa del debitore.

Abbiamo approfondito la procedura in questo articolo: liquidazione controllata.

L’esdebitazione o cancellazione dei debiti

L’esdebitazione, ovvero la piena cancellazione dei debiti non saldati, è un meccanismo che era già presente nel codice civile, ma che grazie alla Legge 3/2012 è stata estesa anche a tutti i soggetti che non potevano accedere alla precedente legge fallimentare, tra cui gli artigiani. 

L’imprenditore artigiano che si era sovraindebitato, grazie alla Legge 3/2012, ha potuto mettere un limite temporale ai propri problemi e poi rientrare nel circuito economico.

Il nuovo CCII, entrato in vigore nel luglio 2022, ha riunito in un unico corpus normativo sia la legge fallimentare, sia la legge sul sovraindebitamento. Il CCII ha confermato l’istituto dell'esdebitazione in favore dell’imprenditore sottoposto alla liquidazione giudiziale (ex fallimento) e ha esteso questo beneficio anche all’imprenditore minore, al professionista e all’imprenditore artigiano nell’ambito della liquidazione controllata del sovraindebitamento.

L’esdebitazione oggi risulta molto più veloce e immediata in quanto è riconosciuta come diritto previsto per tutti i soggetti che rispettano determinati requisiti previsti dalla legge.

Ottenere l’esdebitazione, anche per un imprenditore artigiano, vuol dire essere libero da ogni altro debito residuo ed essere riabilitato attraverso la cancellazione del proprio nominativo da tutti i registri di cattivo pagatore.

Per uscire dai debiti è importante avere l’aiuto di un esperto di procedure di sovraindebitamento.

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DATA AGGIORNAMENTO:
7 Agosto 2023
DATA PUBBLICAZIONE:
24 Giugno 2019