Cessione del quinto: sospendila con la legge 3/2012

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Chi ha contratto una particolare forma di prestito, come la cessione del quinto del proprio stipendio o pensione, può richiederne la sospensione se ricorre ad una delle procedure di sovraindebitamento

Sì, grazie alla mini-riforma del sovraindebitamento introdotta dalla Legge 18 dicembre 2020, nr. 176, come conversione del Maxi Decreto Ristori.
Dal 15 gennaio 2021 sono applicabili le principali modifiche alla Legge 3/2012 che anticipano di fatto l’entrata in vigore di alcune disposizioni della riforma fallimentare prevista per il 1° settembre 2021. 

Tra queste anche la sospensione della cessione del quinto.
L’art. 8 è stato riscritto così da prevedere espressamente per il consumatore la possibilità di inserire nel piano la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di cessione del quinto. Questo anche al fine di garantire la disponibilità dell’intero patrimonio per soddisfare i creditori.

Se si fa ricorso ad una delle procedure previste dalla legge 3/2012, il soggetto richiedente:

  • mette a disposizione i propri beni;
  • beneficia della sospensione delle procedure esecutive avviate;
  • evita l’instaurazione di nuove procedure esecutive per tutta la durata della procedura.

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Analizziamo di seguito i casi in cui è stato affrontato il tema della cessione del quinto in relazione al sovraindebitamento.

Cos’è la cessione del quinto?

La cessione del quinto dello stipendio o pensione è nata come particolare forma di prestito personale a tasso fisso, il cui rimborso avviene attraverso l’addebito mensile della rata dalla busta paga o dalla pensione, in favore di intermediari a ciò abilitati.

L’obbligo di trattenere le rate mensili è in capo al datore di lavoro o all’ente di previdenza, che si assume la responsabilità di versarle al creditore, fino all’esaurimento del debito. 

Il limite prestabilito per legge è equivalente al quinto del netto percepito dal soggetto debitore. 

La disciplina della cessione del quinto è regolata dalla legge del 1950 n. 180, di approvazione del Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni (modificato ed integrato dalla legge 311/2005 e dalla legge 80/2005), cui si rimanda per le specifiche di legge.
Con legge finanziaria del 2004, sono state estese ai dipendenti dei datori di lavoro privati le disposizioni relative alla cessione del quinto dello stipendio.

Cessione del quinto e sovraindebitamento

La cessione del quinto del proprio stipendio o pensione riduce notevolmente la capacità patrimoniale del debitore e rallenta, o ostacola, una definizione della situazione debitoria complessiva.

Con l’introduzione della legge 3/2012 in tema di sovraindebitamento, le Corti italiane hanno avuto modo di trovarsi, spesso, a dover decidere se il patrimonio del debitore messo a disposizione dei creditori “concorsuali” dovesse comprendere anche le quote di stipendio (o pensione) oggetto di cessione (come sopra delineata).

Il testo normativo sul sovraindebitamento, a differenza della disciplina fallimentare, risulta scarno di norme specifiche o rinvii utili a colmare i vuoti legislativi.

Fino allo scorso gennaio 2021 i tribunali propendevano per diverse interpretazioni che qui di seguito illustriamo.

Casi concreti in cui la sospensione della cessione del quinto è stata ammessa

I principali criteri a favore della inopponibilità della cessione sono i seguenti:

  • la normativa sul sovraindebitamento indica esplicitamente i crediti esclusi dalla procedura di legge 3/2012 e non comprende quelli relativi a prestiti da estinguersi mediante cessione del quinto dello stipendio o pensione;
  • la titolarità del credito, pur con la cessione, è in capo al debitore, che quindi ne può disporre come massa attiva all’interno della procedura di cui alla legge 3/2012;
  • l’effetto sospensivo valevole per le procedure esecutive deve, a maggior ragione, valere anche per le cessioni di credito;
  • ci sarebbe una violazione della par condicio dei creditori qualora si ritenessero vincolanti gli accordi di cessione volontaria del quinto.

Altri criteri più tecnici vengono presentati nel seguente dettagliato approfondimento, dove si evidenziano i casi concreti dei Tribunali che si sono pronunciati a favore della inopponibilità della cessione.

Approfondimento

1. Tribunale di Pistoia (pronuncia di omologa dd. 27/12/2013)

E’ stato presentato un piano del consumatore che prevedeva una ristrutturazione dei debiti della ricorrente (pari ad euro 53.494,43) mediante il pagamento della minor somma pari ad euro 27.00,00 da attribuirsi proporzionalmente ai vari creditori, tra cui finanziamenti con cessione del quinto, con un versamento di euro 300,00 mensili in 90 rate.
Al Piano si opponeva un creditore che contestava la possibilità di revocare il contratto con cui la ricorrente aveva ceduto 1/5 della propria pensione INPS all’opponente, sostenendo che la cessione del quinto non potesse essere sospesa.
La Corte ha ritenuto che vi sarebbe stata una violazione della par condicio creditorum qualora si ritenessero vincolanti tali accordi di cessione volontaria del quinto. In questo modo, infatti, si sarebbe soddisfatto integralmente un singolo creditore e ridotto proporzionalmente il patrimonio del debitore per il soddisfacimento parziale dei restanti creditori, con un conseguente svilimento della ratio legis (Conf. Trib. Pescara, 16/02/2017). 

Il Tribunale di Pistoia, afferma che “la legge 3/2012 […] ha come obiettivo primario quello di consentire ai soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste e regolamentate dalla legge fallimentare, di ristrutturare i propri debiti anche attraverso la proposta di adempimento dei debiti stessi in misura inferiore rispetto all’importo originario”. 

2. Tribunale di Siracusa (decreto del 17/06/2016)

E’ stato omologato un piano del consumatore nel quale l’OCC aveva proposto al giudice la revoca delle due cessioni del quinto insistenti sulla paga del ricorrente debitore al fine di ottenere la disponibilità di denaro per la fattibilità del piano e la ristrutturazione del debito. 

Anche in questo caso un creditore si è opposto e ha affermato che non c’è una norma che consenta la revoca delle cessioni del quinto operative prima dell’apertura di una procedura di sovraindebitamento. 

Ma il Giudice, nel decidere sull’opposizione della cessione del quinto, ha richiamato l’art. 7 concludendo che “la situazione del creditore cessionario non è equiparabile a quella del creditore privilegiato o munito di pegno” circostanza che pertanto consente la riduzione proporzionale del credito vantato dal creditore chirografo cessionario. 

3. Tribunali di Torino, 08/06/20016 e Tribunale di Grosseto, 09/05/2017

Queste Corti hanno ribadito che nel contratto di cessione del quinto, la titolarità del credito è in capo al debitore che quindi ne può disporre “a suo piacimento” all’interno della procedura di cui alla legge 3/2012.
Il trasferimento della quota di stipendio in favore della finanziaria avviene solo ed unicamente nel momento in cui il diritto a percepire dette somma a titolo di stipendio matura; pertanto, fino a prima di tale momento, la titolarità di dette somme maturande è in capo (ancora) al dipendente.

Per quanto attiene al TFR oggetto di cessione, si afferma che la previsione della devoluzione dello stesso è clausola meramente accessoria e, come tale, viene meno qualora venga meno il contratto principale (così conclude anche Trib. Napoli, 18/05/2018). I giudici rafforzano la tesi sostenendo che, diversamente opinando, vi sarebbe una incoerenza sistematica e una disparità di trattamento tra i creditori chirografi non consentita né espressamente voluta dalla legge, con riduzione del patrimonio da destinare al soddisfacimento dell’intero ceto creditorio. 

4. Tribunale di Ancona, sez. II, sentenza del 11/03/2018

Una compiuta sintesi in favore della non opponibilità del contratto di cessione del quinto è rinvenibile nella pronuncia del Tribunale di Ancona, sez. II, sentenza del 11/03/2018: in questo caso la valutazione dell’OCC relativa alla fattibilità del piano era condizionata alla inopponibilità nei confronti della procedura dei contratti di cessione del quinto.Il Giudice, investito della questione, affronta in maniera dettagliata e puntuale i vari aspetti sottesi al tema, e statuisce la non opponibilità della cessione del quinto (e della delegazione di pagamento) in ragione:

  • della persistente titolarità in capo al dipendente delle somme maturande a titolo di stipendio o pensione (Trib. Livorno, 17/05/2017);
  • dell’effetto sospensivo ex art. 10, comma 2 lett. c) valevole per le procedure esecutive deve, a maggior ragione, valere anche per le cessioni di credito future a garanzia della restituzione dei prestiti (Trib. Livorno, 17/05/2017; Trib. Livorno, 01/02/2017);
  • dell’inapplicabilità della regola di cui all’art. 2918 sulla opponibilità triennale delle cessioni in quanto norma eccezionale valida in materia di fitti e pigioni;
  • dell’analogia con quanto accade in materia fallimentare ove il curatore, in caso di cessione di crediti opponibili, può recedere dalle cessioni stipulate dal cedente fallito limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data del fallimento (rif. art. 7, l. 52/1992);
  • del vincolo di destinazione del patrimonio che si crea con i decreti di omologa, del piano e dell’accordo, ed ancora prima, dell’effetto di spossessamento attenuato già nella fase di ammissione alla procedura e che precede l’omologa (Trib. Livorno, 18/01/2018;
  • della falcidiabilità di crediti privilegiati e muniti di pegno secondo la regola in cui all’art. 7 l. 3/2012 che comporterebbe, a fortiori, la falcidiabilità di crediti chirografari tra cui quelli da estinguersi mediante cessione del quinto (Trib. Palermo, 30/06/201; Trib. grosseto 09/05/2017; 7);
  • da ultimo in forza del disposto di cui all’art. 14 ter, comma 6, lett b) che disciplina i crediti esclusi dalla liquidazione e tra cui non vi è traccia delle somme oggetto di cessione del quinto (Trib. Pistoia, 27/12/2013). 

Casi concreti in cui la cessione del quinto non è stata sospesa

Sul versante opposto, non mancano pronunce che sostengono la tesi dell’opponibilità della cessione del quinto in tutte le procedure di sovraindebitamento. 

Tale orientamento parrebbe giustificato da due criteri:

  • l’assenza di norme (come quelle in materia alimentare, con particolare riferimento agli artt. 44 e 55 L.f. e 169 bis L.F.).
  • il riferimento all’art. 2918 c.c. in materia di cessione del fitto, che limita pertanto ad un triennio la cessione del quinto insistente sul patrimonio del debitore.

Anche in questo caso, di seguito vediamo in concreto i Tribunali che si sono espressi per l’opponibilità della cessione del quinto.

Approfondimento

1. Tribunale di Milano (09/07/2017) 

Il Tribunale di Milano ha riconosciuto la prevalenza del diritto del creditore assegnatario in assenza proprio di analoghe norme a quelle in materia di fallimento.

2. Tribunale di Udine (decreto dd. 12/05/2016) 

Per il Tribunale di Udine, a dispetto di quanto sostenuto dal debitore nel proprio ricorso nella considerazione del patrimonio messo a disposizione, “dopo l’apertura della liquidazione consensuale le cessioni disposte dal creditore non divengono automaticamente inefficaci. Al contrario, se sono rispettate le regole di cui all’art. 2914 n. 2 c.c.. esse sono opponibili anche al fallimento del cedente (cass. 9831/2014) ed a maggior ragione ad una procedura quale la presente (ndr di sovraindebitamento) […] con conseguente prudenziale esclusione di tale cespite dall’attivo. 

In ogni caso, prosegue il giudice friulano, una prevalenza illimitata nel tempo sarebbe osteggiata dalla previsione di cui all’art. 2918 c.c. secondo cui gli atti di disposizione (cessioni o liberazioni) non soggetti a trascrizione sarebbero opponibili al pignoramento per solo un triennio. Al termine di tale periodo le somme oggetto di cessione rientrano nel patrimonio oggetto di liquidazione a parità di condizione tra i creditori intervenuti (Cass. 28300/2005).

3. Tribunale di Monza (pronuncia del 26/07/2017)

Analoghe considerazioni sono state svolte dal Tribunale di Monza (pronuncia del 26/07/2017) il quale ha disposto un rinvio e concesso termine per la modifica del piano del consumatore proposto alla luce del principio secondo cui la cessione del quinto doveva ritenersi opponibile alla procedura azionata per un triennio dall’omologa. Anche in questo caso il principio espresso trovava fondamento nella applicazione analogica dell’art. 2918 c.c.. 

4. Tribunale di Mantova

Da ultimo il Tribunale di Mantova, con riferimento ad una procedura di liquidazione del patrimonio, anche in ragione del disposto di cui all’art. 14 quinquies comma 3 l. 3/2012 – per cui il decreto di apertura della liquidazione deve intendersi equiparato all’atto di pignoramento – ha ritenuto operante l’art. 2918 c.c. e stabilito che “i contratti di cessione del quinto dello stipendio e TFR conclusi siano opponibili alla procedura solo nei limiti del triennio” dalla data di apertura della liquidazione.

Le considerazioni conclusive del professionista

L'Avvocato Francesca Randi di Ri.Analisi, dopo aver approfondito in dettaglio l’argomento, mette in evidenza come prima della legge di conversione del Decreto Ristori 2020, la giurisprudenza formatasi sulla questione abbia dimostrato la lacunosità delle norme vigenti, determinando disparità di trattamento per i debitori in ragione del foro competente alla presentazione delle domande ex legge 3/2012. Era quindi indispensabile una riforma.

“Seppur si presentino, a parere di chi scrive, più fondate e solide le considerazioni a sostegno della non opponibilità della cessione del quinto alle procedure da sovraindebitamento, il Legislatore pare aver colto la situazione di incertezza, tanto che nel nuovo schema di decreto per la riforma delle procedure di insolvenza e crisi da sovraindebitamento, la questione è stata almeno parzialmente affrontata: si legge, ad esempio, all’art. 67, comma 3, dello schema di decreto, sezione inerente la c.d. “ristrutturazione dei debiti del consumatore”, si prescrive che “La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4”.

Sul concordato c.d. “minore” il legislatore pare aver eliminato ogni vincolo o condizione al piano, tanto che si potrebbe desumere che in esso il debitore possa, liberamente, prevedere la prosecuzione del contratto di cessione ovvero al sua revoca. 

Nel testo della Riforma, la disparità di trattamento del contratto di cessione del quinto pare essere giustificata dalla diversa natura del soggetto che propone la soluzione alla propria crisi: i problemi dell’opponibilità della cessione del quinto infatti sono riferibili a soggetti in pensione o dipendenti, privati o pubblici, e tendenzialmente consumatori (salvo rare eccezioni) per i quali è previsto il ricorso al nuovo art. 67 e non al un concordato minore nel quale parrebbe non porsi un futuro problema di opponibilità”.

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DATA PUBBLICAZIONE:
30 Aprile 2021