Codice della Crisi: i rinvii per l’emergenza Covid19
Le conseguenze dell’emergenza epidemiologica da nuovo Coronavirus Covid-19 stanno producendo effetti anche sull’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza.
Nei recenti provvedimenti del decreto "Coronavirus" (D.l. n. 9/2020) e "Milleproroghe" ( D.l. n.162/2019) sono stati posticipati alcuni termini relativi al nuovo Codice della crisi ed è quindi opportuno capire le tappe che condurranno alla sua piena attuazione.
Alcune disposizioni, infatti, sono già in vigore e altre invece entreranno in vigore a breve.
L’ufficialità sarà comunque conseguente alla pubblicazione dei decreti legislativi correttivi del Codice della crisi.
Obiettivi del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in attuazione della Legge n.155 del 19 ottobre 2017, ha l’obiettivo di riformare in modo organico la legge fallimentare e le procedure concorsuali.
Ricordiamo che alcuni articoli sono già entrati in vigore il 16 marzo 2019, ovvero il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto.
Le modifiche di immediata applicazione attengono non tanto il diritto concorsuale, ma riguardano il diritto societario attraverso l’introduzione di norme “aggregate” al Codice della crisi che impattano sul codice civile (come evidenziato negli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 del Codice Crisi Impresa).
Il Codice introduce complessivamente alcune importanti novità di carattere strutturale. Vediamole di seguito.
Monitoraggio sullo stato di difficoltà delle imprese
Di particolare rilevanza è la modifica di alcune norme del codice civile grazie all'introduzione dell'obbligo per gli imprenditori – individuali e collettivi – di far emergere tempestivamente lo stato di difficoltà delle imprese, al fine di salvaguardare il valore aziendale di un’impresa e permetterne la sopravvivenza sul mercato.
Un ritardo della percezione dei segnali di crisi può portare alla degenerazione della crisi stessa e allo stato di insolvenza, che è necessario prevenire.
I sistemi di allerta
La seconda novità è l'introduzione del sistema di “allerta”, per cui è previsto un sistema di segnalazione, in modo tale che l'imprenditore sia supportato nel rilevare una possibile crisi, avvantaggiando lui e nello stesso tempo anche i creditori.
Sono previsti obblighi di segnalazione, sanzionati in modo diverso:
- la segnalazione interna è a carico degli organi di controllo interni delle società (è trattata nell’art. 14, in particolare al comma 2 - CCI)
- la segnalazione esterna è a carico dell'Agenzia delle Entrate, degli istituti di riscossione nonché dell'INPS (è la segnalazione dei creditori pubblici qualificati CPQ, trattata nell’art. 15 - CCI)
Se sono presenti indici rilevatori della crisi, il debitore dovrà fare riferimento all'OCRI, il nuovo Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa, che gestirà tali procedure ed assisterà l’imprenditore, con l’obiettivo di valutare se la crisi effettivamente c’è e di conseguenza attuare le misure più adeguate per regolarla, quindi avviare un percorso di composizione assistita della crisi.
Le proroghe conseguenti al Coronavirus
Gli obblighi di segnalazione che sarebbero dovuti entrare in vigore dal 15 agosto 2020, sono stati prorogati al 15 febbraio 2021 dal decreto legge sul Coronavirus.
L'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19 ha motivato questa proroga e consente un graduale adeguamento nell'avvio del sistema delle segnalazioni e nella dotazione degli strumenti necessari a rilevare possibili crisi e a mettere in atto le azioni indispensabili per arginarle.
In estrema sintesi, rimane fissata al 15 agosto 2020 l'entrata in vigore dell’obbligo per gli organi di controllo societari di «verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione», nonché di segnalare al medesimo organo «l'esistenza di fondati indizi della crisi» (articolo 14, primo comma).
Sono differiti al 15 febbraio 2021:
- l’obbligo di segnalazione all'OCRI nel caso di omessa o inadeguata risposta da parte dell'organo amministrativo, ovvero di mancata adozione delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi.
- l’obbligo di segnalazione a carico dei creditori pubblici qualificati.
Il rinvio dell'entrata in vigore dell'obbligo di segnalazione era, tra l'altro, già previsto nello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2020 e trasmesso dall'ufficio legislativo presso il Ministero della Giustizia in attuazione della legge delega 8 marzo 2019, n. 20.
Trattandosi di differimento dovuto ad una situazione di crisi e d'urgenza, la nuova tempistica di entrata in operatività del secondo comma dell'articolo 14, nonché dell'articolo 15 del Codice della crisi d'impresa dovrà essere confermata con la legge di conversione del decreto-legge n. 9 del 2020.
Il termine per la costituzione dell'OCRI non subisce, al momento, nessun effetto dall'entrata in vigore del decreto legge sul Coronavirus che ha previsto, come abbiamo visto, soltanto la proroga del termine per le segnalazioni di cui all'art. 14, comma 2 e 15 del Codice Crisi Impresa.
L'OCRI dovrà essere obbligatoriamente costituito entro il 15 agosto 2020 presso ogni Camera di Commercio.
RI.Blog
18 Marzo 2020