Debiti personali: come cancellarli con il piano di ristrutturazione

Per cancellare i debiti personali dei consumatori sovraindebitati la nuova legge sul sovraindebitamento offre il “piano di ristrutturazione debiti”.

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I motivi che portano famiglie e cittadini ad affrontare una crisi da sovraindebitamento sono spesso comuni e difficilmente prevedibili. E' sufficiente contrarre un mutuo per l'acquisto della prima casa e successivamente perdere il lavoro o avere dei problemi di salute che compromettono il regolare pagamento delle rate. Se non si interviene tempestivamente a sanare il debito iniziale, questo diviene in poco tempo insostenibile.

II sovraindebitamento non deve essere considerato come un evento puntuale ed isolato, ma deve essere valutato nel suo sviluppo nel tempo, considerando vari fattori che portano il consumatore in questa condizione. 

Possiamo fare molti esempi di tanti cittadini che si rivolgono a noi per una consulenza.
E' il caso di un nostro cliente, dipendente pubblico, che dopo la separazione dalla moglie ha acceso un mutuo di 85.000 euro per l'acquisto di un appartamento. Dopo diverse difficoltà dovute all'aumento delle spese familiari e vista l'impossibilità di sospendere il mutuo, l'immobile è stato venduta all'asta. La banca e altri creditori hanno richiesto il pagamento del debito residuo, che in totale risultava di 160 mila euro, mentre il reddito annuo netto del debitore era di poco superiore a 20 mila euro.
Questa evidente differenza tra risorse disponibili e debiti, mette in luce l'impossibilità del debitore di risolvere da solo la situazione di crisi. Fortunatamente con la nostra consulenza e grazie alla legge sul sovraineditamento abbiamo potuto dare una risposta efficace al nostro cliente e a tanti altri con un simile problema. 

La Legge 3/2012, ora riformata dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), ha introdotto una soluzione concreta per i tanti consumatori sovraindebitati: il “piano di ristrutturazione dei debiti”, dedicato proprio alle persone fisiche e non alle imprese.
Chiariamo innanzitutto cosa si intende per “consumatore” e come risolvere il problema dei debiti personali.

Chi è il consumatore?

Nel Codice della Crisi il "consumatore" viene definito come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale”, quindi è il semplice cittadino, lavoratore, disoccupato o pensionato in crisi economica, che ha accumulato debiti e non riesce più a pagarli.

Rispetto alla legge 3/2012, il nuovo CCII amplia il concetto di “consumatore” ed estende la procedura anche a:

  • i membri della stessa famiglia del debitore, comprendendo nella procedura anche il coniuge, i parenti entro il quarto grado o anche il convivente del debitore (art.66 d.lgs. 14/2019).
  • i soci illimitatamente responsabili di società di persone, come s.n.c., s.a.s. e s.a.p.a. purché abbiano contratto debiti personali e non collegati alla società e non rechino danno ai creditori dell’azienda, quindi ad esempio non devono pregiudicare i diritti dei creditori sociali, destinando il patrimonio al soddisfacimento dei soli creditori personali (art. 2 lett. e, d.lgs. 14/2019).

Una procedura per l’intera famiglia

Una delle novità introdotte dal CCII è l’aver ammesso alla procedura i membri di una stessa famiglia. La crisi del debitore, infatti, inevitabilmente ha delle conseguenze negative sull’intero nucleo familiare e quindi il legislatore offre la possibilità di presentare un unico piano di risoluzione della crisi, se i membri della famiglia sono conviventi e se il sovraindebitamento ha un’origine comune.

Per evitare che il patrimonio di uno dei familiari sia destinato al pagamento dei debiti degli altri, pur trattando in un’unica procedura la situazione di crisi della famiglia, gli attivi e passivi dei membri o dei coniugi resteranno separati.

E se uno dei familiari non è un consumatore?
Nel caso in cui uno dei debitori del nucleo familiare non sia un consumatore, si applica la procedura del “concordato minore”, che offre maggior tutela ai creditori ed è specifica per debiti di impresa.

I costi della procedura sono ripartiti tra i membri della famiglia in proporzione all’entità dei debiti di ciascuno (art. 66 c. 4 d.lgs. 14/2019).

Il piano di ristrutturazione dei debiti

Abbiamo chiarito che il piano di ristrutturazione dei debiti offre al consumatore la possibilità di risolvere una crisi da sovraindebitamento, ripagando in parte i propri creditori.

Per la redazione del piano è previsto dalla legge il supporto dell’Organismo di composizione della crisi, un ente costituito presso il Tribunale competente, in supporto al debitore nelle procedure di sovraindebitamento.

Il piano sarà quindi sottoposto ai creditori indicando i tempi e i modi in cui si intende superare la crisi debitoria.

Non è prevista l’approvazione del piano da parte dei creditori, ma è sufficiente l’approvazione da parte del Tribunale competente.
Rispetto alla legge 3/2012, il nuovo CCII non richiede l’attestazione di fattibilità del piano da parte dell’OCC.

Il piano di ristrutturazione debiti deve contenere:

  • l’elenco dei creditori con l’indicazione delle somme dovute e del motivo che ha portato al credito;
  • l’elenco dei beni patrimoniali del debitore;
  • gli stipendi, le pensioni, i salari e tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.
  • eventuali atti di straordinaria amministrazione degli ultimi 5 anni;
  • le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni.

Se il tribunale approva il piano proposto dal debitore, al termine della procedura saranno cancellati i debiti rimanenti. L’importante è che il debitore non compia atti in frode ai creditori e non abbia già ottenuto l’esdebitazione nei 5 anni precedenti.

Blocco dei pignoramenti e della cessione del quinto

L’accesso alla procedura sospende azioni esecutive in corso e blocca la cessione del quinto o il pignoramento dei beni, compreso il pignoramento dello stipendio, della pensione o del TFR.
Nella precedente legge 3/2012 non era sufficientemente chiaro il blocco della cessione del quinto o dello stipendio e alcuni Tribunali non lo avevano reso possibile, mentre ora con il nuovo codice è sicuramente ammesso il taglio di questi debiti al fine di liberare risorse a vantaggio di tutti i creditori, favorendo una ristrutturazione complessiva della situazione debitoria.

Chi non può presentare il piano di ristrutturazione dei debiti

Non può accedere al piano di ristrutturazione dei debiti chi risulta:

  • già esdebitato nei 5 anni precedenti;
  • già esdebitato per 2 volte;
  • colpevole della situazione di sovraindebitamento per mala fede o frode.

Questo perché si intende favorire il debitore meritevole, mentre chi dimostra una “recidiva” del proprio comportamento debitorio, ha richiesto crediti sproporzionati alla sua capacità patrimoniale o ha agito in frode ai creditori, non può accedere a tale procedura.

Dove e come presentare la domanda

Il procedimento di ristrutturazione dei debiti deve essere presentato al Tribunale competente nel territorio in cui il debitore risiede o ha il domicilio. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma.

La domanda deve essere presentata da un Organismo di Composizione della Crisi che, come già precisato, supporta il debitore nelle procedure di sovraindebitamento.

L’iter della procedura

Per la presentazione del piano non è necessaria l’assistenza di un legale, ma noi di Ri.Analisi consigliamo sempre di rivolgersi a consulenti esperti in sovraindebitamento come i nostri professionisti, che conoscono la normativa nel dettaglio e possono darti il supporto che ti serve, come puoi vedere nella sezione dei nostri risultati
Può capitare che il debitore senza esperienza faccia degli errori nella presentazione della documentazione richiesta e questo può compromettere l’accesso alla procedura. Se il Tribunale rifiuta il piano proposto non sarà possibile presentarne un altro per i successivi 5 anni.

Alla documentazione da presentare al giudice deve essere inoltre allegata una relazione dell’Organismo di composizione della crisi che contiene i motivi dell'indebitamento e dell’impossibilità del debitore a pagare i debiti.
In pratica si valuta se il debitore risulti meritevole e quindi non abbia provocato con dolo la sua situazione debitoria.

Vengono poi esposte le cause del sovraindebitamento del debitore, come può essere la perdita del lavoro, un problema di salute o altro.

La relazione contiene anche la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e i costi previsti della procedura.

Come ultimo punto della relazione c’è anche la valutazione del comportamento dei creditori. Infatti nel nuovo CCII viene introdotta una novità e viene penalizzato il finanziatore che ha concesso un prestito con negligenza e quindi senza valutare se il debitore avesse sufficienti beni o denaro per ripagare il prestito.
In questo caso il finanziatore non avrà più diritto di opporsi o reclamare il piano approvato e non potrà far valere cause di inammissibilità dello stesso.

Dopo aver ricevuto l’incarico del Tribunale, l’OCC entro 7 giorni informa i seguenti uffici territorialmente competenti:

  • Agenzia Entrate Riscossione;
  • Uffici fiscali;
  • Enti locali.

Questi uffici hanno 15 giorni di tempo per comunicare all’OCC il debito tributario accertato ed eventuali accertamenti pendenti.

Approvazione del piano e cancellazione dei debiti

Dopo che la domanda del debitore è stata depositata presso il Tribunale territorialmente competente, il giudice valuta l’ammissibilità della proposta e decreta:

  • la pubblicazione sul sito web del Tribunale competente (o del Ministero di Giustizia);
  • la comunicazione a tutti i creditori, entro 30 giorni, a cura dell’OCC.

Una volta aperta la procedura con decreto ufficiale, il giudice può sospendere i procedimenti esecutivi e bloccare i pignoramenti sui beni del debitore se questi pregiudicano la fattibilità del piano. 

Abbiamo già precisato che il piano di ristrutturazione dei debiti non richiede il consenso dei creditori. Questi, nei 20 giorni successivi alla comunicazione della presentazione del piano, possono avanzare osservazioni o contestare quanto proposto dal debitore, ma la legge fa prevalere le tutele del consumatore rispetto a quelle dei creditori e questo per il grave problema sociale che ha coinvolto moltissime famiglie, soprattutto come conseguenza della crisi economica.

Il Codice della Crisi d’Impresa vuole quindi fornire una via d’uscita dai debiti personali dei tanti consumatori in difficoltà economica, impossibilitati a risolvere la propria situazione. 

Alla conclusione delle valutazioni del giudice sull'ammissibilità e sostenibilità del piano, questo verrà omologato, cioè approvato con sentenza, trasmessa ai creditori e pubblicata in una sezione specifica del sito web del Tribunale.

Segue la fase esecutiva del piano e solitamente si stabilisce che il debitore paghi ai creditori per alcuni anni una minima somma mensile, calcolata in base al suo patrimonio e al reddito.
Il giudice, infatti, stabilisce quale parte di reddito debba essere riservata al sostentamento del debitore e della famiglia e quale da riservare ai creditori.

L’esecuzione del piano sarà controllata dall’OCC che dovrà vigilare sull’adempimento del piano, relazionare al giudice ogni 6 mesi e presentare un rendiconto finale, al termine del periodo stabilito dalla sentenza.
A questo punto la procedura sarà conclusa e il debitore risulterà libero da eventuali debiti residui che non è stato in grado di rimborsare ai creditori e che saranno cancellati.

Se il giudice non approva il piano

Può anche succedere che Il giudice non approvi il piano o lo revochi dopo averlo concesso per cause gravi, come la sottrazione dolosa di una parte del patrimonio, atti in frode ai creditori o l’inadempimento degli obblighi previsti dalla sentenza. In questi casi il giudice può disporre la conversione del procedimento in liquidazione controllata.


Per ogni dubbio o chiarimento puoi rivolgerti ai nostri consulenti. Verificheremo se puoi proporre un piano di ristrutturazione dei debiti o quale altra procedura è più adatta a risolvere il tuo problema.

Se anche tu ti trovi in una difficoltà economica e hai debiti che non riesci più a ripagare, puoi rivolgerti ai nostri consulenti. Fissa un incontro gratuito.

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DATA AGGIORNAMENTO:
15 Aprile 2024
DATA PUBBLICAZIONE:
31 Marzo 2023