Nuova vittoria Ri.Analisi presso il Tribunale di Pordenone

È ammissibile l’apertura della liquidazione con solo reddito, lo conferma il Tribunale di Pordenone per un cliente Ri.Analisi.

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Ottenuta una ulteriore vittoria presso il Tribunale di Pordenone da parte di dei professionisti Ri.Analisi, che hanno fatto accogliere, in favore del proprio cliente, l’orientamento che propende per l’ammissibilità dell’apertura della Liquidazione con solo reddito.

La sentenza è importante perché conferma l’idea che la legge 3/2012 va interpretata nel senso più favorevole al debitore, in caso di lacune normative, proprio nel rispetto dello spirito della legge, istituita per aiutare i più deboli a trovare una soluzione e poter “ripartire” liberi dagli errori o eventi sfortunati del passato.

È una conferma dell’attenzione di Ri.Analisi nella gestione delle pratiche dei soggetti sovraindebitati.

Gli aspetti rilevanti della sentenza del Tribunale di Pordenone

Il Tribunale di Pordenone mette in luce due questioni rilevanti:

  • l’ammissibilità della liquidazione con “solo reddito”;
  • la considerazione della mutevolezza delle circostanze di fatto nel corso della procedura. 

Si è sempre sostenuto che non si può pronosticare “quanto” e “cosa” il debitore avrà messo a disposizione nella liquidazione, se non alla chiusura della stessa.
In tal senso, il Tribunale di Pordenone, in composizione Collegiale, a distanza di pochi mesi dal rigetto dell’apertura della liquidazione, ha constatato come le condizioni della situazione lavorativa della ricorrente erano già mutate – ed in melius – ritenendo già superato uno dei profili di inammissibilità rilevato dal Giudice di prima istanza.

Questo conferma la possibilità di vedersi riconosciuto il diritto di accedere alla Liquidazione, anche con la sola utilità della retribuzione e conferma anche, come spesso evidenziato, che le sostanze utilizzate per la soddisfazione dei creditori devono essere valutate, nel loro effettivo ammontare, solo al termine della procedura e non in fase antecedente, come requisito per l’ammissione alla procedura stessa.

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DATA PUBBLICAZIONE:
23 Aprile 2019