Annullamento delle cartelle esattoriali sotto i 5.000 euro: tutto quello che c’è da sapere
Chi ha cartelle esattoriali pendenti fino a 5.000 euro può tirare un sospiro di sollievo, il Decreto Sostegni le annulla fino al 31 ottobre. Il condono è operativo dal 2 agosto, con la pubblicazione del decreto attuativo del MEF.
La Pace fiscale introdotta nel 2019 dal Decreto Fiscale (D.L. nr. 119 del 23/10/2018), ha previsto diverse misure per regolarizzare la propria posizione con l’Erario, per il periodo compreso tra il 2000 e il 2010.
Tra queste si è distinta la misura relativa all’annullamento automatico delle mini cartelle fino a 1.000 euro. Ora il Decreto Sostegni amplia il limite e il provvedimento attuativo del Ministero dell'Economia, è stato pubblicato il 2 agosto 2021.
Vediamo cosa prevede il Decreto Sostegni in merito alla pace fiscale.
Il Decreto Sostegni amplia lo stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro
Il cosiddetto Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021, convertito nella Legge n. 69 approvata dal Parlamento il 19/05/2021), ha ampliato il diritto del contribuente ad ottenere l’annullamento delle cartelle, introducendo lo stralcio per importi fino a 5.000 euro, non più solo 1.000 euro.
Restano sospese le procedure di riscossione dei debiti di importo fino a 5.000 euro per il periodo 2000-2010.
Nel DL Sostegni si legge:
“Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010".
Il debito di 5.000 euro deve essere comprensivo di:
- capitale,
- interessi per ritardata iscrizione a ruolo,
- sanzioni.
Come calcolare l’importo delle cartelle annullabili
La norma è piuttosto chiara, ma ha dato spunto a diverse interpretazioni applicative sul criterio per il calcolo dell’importo che legittima l’annullamento della cartella esattoriale.
Il nodo della questione è sulla determinazione del limite dei 5.000 euro, ovvero se questo debba essere riferito all’importo della cartella o invece all’importo del singolo carico a ruolo.
Per “carico” si intende la singola partita di ruolo, cioè l’insieme dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori.
Al momento prevale l’orientamento già elaborato dalla giurisprudenza, che prende in considerazione il singolo carico affidato a ruolo. Ne deduciamo che oggetto del condono è il singolo debito e non l’importo complessivo della cartella.
Ciò significa che il limite di 5.000 euro può essere superato, perché rientrano nello stralcio anche le cartelle di importo superiore a 5.000 euro, se il singolo carico affidato all'Ente di Riscossione non supera tale somma.
E’ innegabile che questo orientamento costituisce un ulteriore vantaggio per il contribuente.
La Suprema Corte di Cassazione ha sancito l’orientamento secondo il quale il limite normativo per procedere allo stralcio dev’essere verificato con riferimento al “singolo carico affidato” (ordinanza nr. 22018/2020 del 13/10/2020).
Il debito oggetto dello stralcio dev’essere individuato sulla base di tre criteri:
"1. la sorte capitale; 2. gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo; 3. le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione."
Chi può beneficiare dello stralcio
Con il nuovo stralcio introdotto dalla Legge di conversione del Decreto Sostegni, diversamente dalla precedente disposizione normativa, il Legislatore ha voluto favorire espressamente i contribuenti maggiormente colpiti dalla crisi economica dell’ultimo decennio, che si è particolarmente aggravata a seguito della pandemia da Covid-19.
Potranno beneficiare di questo “condono” tutti i contribuenti, persone fisiche e non, che nel periodo d’imposta al 31 dicembre 2019, hanno avuto un reddito inferiore ai 30.000 euro.
Il condono, a differenza della rottamazione, è automatico e non serve fare alcune richiesta specifica. Dunque in questo caso specifico le cartelle per debiti inferiori a 5.000 euro, emesse fino al 2010 compreso, vengono cancellate automaticamente.
Le date del condono fiscale
Entro il 20 agosto, viene trasmesso un elenco dei codici fiscali dei soggetti che risultano ammissibili al condono (con l’esclusione di quelli indicati dall’art. 4, comma 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41).
Entro il 30 settembre, vengono esclusi dall'elenco tutti i soggetti che hanno superato il requisito di reddito.
Entro il 31 ottobre, si procede con l’annullamento automatico dei debiti.
Entro il 30 novembre, l’elenco delle quote di debito annullate vengono segnalate agli enti nei confronti dei quali era stato generato il debito, ma non sono previste comunicazioni ai diretti interessati che hanno beneficiato della sanatoria.
La soluzione per le cartelle esattoriali non annullabili e per i debiti elevati
Non tutte le cartelle esattoriali possono essere stralciate in base a quanto sopra indicato. Quali sono i casi in cui le cartelle esattoriali non si annullano?
I debiti che rimangono esclusi dal condono automatico sono:
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti,
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna,
- le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea, ossia i dazi e i diritti doganali e i contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero,
- l’IVA riscossa all’importazione.
Ci sono poi altri debiti superiori ai 5.000 euro e debiti con banche, finanziarie o fornitori. In questi casi il contribuente ha due possibilità: rateizzare il debito o ricorrere alla Legge 3/2012.
1. La rateizzazione del debito
In questo caso è bene valutare attentamente la singola situazione.
Se la posizione debitoria complessiva è rilevante, l’importo delle singole rate rischia di essere troppo elevato per il contribuente. Inoltre, il debito in questo caso viene rateizzato, non stralciato e quindi rimane.
Evidenziamo inoltre che in ragione dell’emergenza sanitaria è stata ripristinata la possibilità per tutti i contribuenti di accedere alla rateizzazione delle cartelle superando i vecchi limiti imposti dalla normativa per coloro i quali avevano delle cartelle rateizzate, ma decadute.
2. Il ricorso alla Legge 3/2012: la soluzione definitiva
Solo grazie a questa legge, detta anche legge sul sovraindebitamento, il debitore può permettersi di pagare solo in parte i debiti, compresi quelli oggetto delle cartelle esattoriali.
Nella maggior parte dei casi, questa alternativa è la reale soluzione, poiché consente al debitore di risolvere tutti i debiti, non solo quelli verso l’Erario o l’INPS, ma anche quelle verso banche, finanziarie, fornitori.
Una volta verificati i presupposti di legge, si può ottenere l’esdebitazione, ovvero la cancellazione dei debiti che non è stato possibile soddisfare per mancanza di reddito e/o patrimonio adeguato.
Gli esperti di Rianalisi sono a tua disposizione per una consulenza o per eventuali approfondimenti. Contattaci ora.
RI.Blog
4 Agosto 2021