Sovraindebitamento: accessibile anche per il debitore nullatenente

Non sono rari i casi di debitori nullatenenti, che non potevano ricorrere nemmeno alla legge 3/2012 per risolvere i propri problemi. Ma grazie alla legge di conversione del Maxi Decreto Ristori, a dicembre è stata introdotta l'esdebitazione per il debitore incapiente,  anticipando di fatto quanto previsto dal nuovo Codice della Crisi d'impresa.

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Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa ammette alla procedura di liquidazione anche il soggetto completamente privo di patrimonio, ovvero il soggetto che non solo non possiede beni, ma che neppure svolge un’attività lavorativa. 

L’art. 283 del nuovo Codice della Crisi così recita testualmente: “Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura può accedere all’esdebitazione solo per una volta…”.

Anticipando di fatto l’entrata in vigore di alcune disposizioni di questa riforma fallimentare, che entrerà a regime il 1° settembre 2021, la Legge 18 dicembre 2020, nr. 176 di conversione del Maxi Decreto Ristori, ha introdotto anche l'esdebitazione per il debitore incapiente, applicabile già dal 15 gennaio 2021.

Cancellazione dei debiti per il debitore incapiente

Anche il debitore incapiente può ora beneficiare dell’esdebitazione, introdotta dall'art. 14 quaterdecies.
Incapiente è il soggetto che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità presente, né in prospettiva futura.

Nell’ipotesi in cui sopravvengano utilità rilevanti in grado di soddisfare i creditori in misura non inferiore al 10%, i debiti dovranno essere pagati entro i quattro anni successivi nei limiti delle utilità sopravvenute.

Pioniere il Tribunale di Napoli

Prima che fosse emanata la legge di conversione del Maxi Decreto Ristori, è risultata molto significativa una  decisione del Tribunale di Napoli con la quale è stata di fatto anticipata l’applicazione della previsione normativa contenuta nel nuovo Codice della Crisi d’Impresa.

Con decreto del 08/06/2020, il giudice partenopeo ha statuito che “non risulta necessario determinare l’importo delle spese necessarie per il sostentamento del proponente e del suo nucleo familiare, atteso che egli risulta nullatenente e che tali spese appaiono garantite dal reddito da lavoro del coniuge”. 

Viene così aperta la procedura di liquidazione, provvedendo conseguentemente alla nomina del liquidatore.

La decisione del Tribunale partenopeo conferma l’interpretazione da sempre sostenuta da Ri.Analisi, che negli anni è riuscita ad ottenere procedure di liquidazione per clienti con redditi esigui o patrimonio nullo.

L’applicazione della Legge 3/2012 rimane una pratica complessa dal punto di vista legale, motivo per il quale se ne consiglia l’utilizzo solo se affiancati dalla consulenza di professionisti esperti. Contattaci ora.

Si allega il decreto del Tribunale di Napoli.

RI.Blog

DATA PUBBLICAZIONE:
9 Febbraio 2021